HOME

/

FISCO

/

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

/

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: LE PRECEDENTI DONAZIONI NON POSSONO FARE CUMULO

Imposta di successione: le precedenti donazioni non possono fare cumulo

La Corte di Cassazione esprime un principio di separazione tra donazioni in vita e successione, alla cui imposta le prime non possono essere attratte

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22738 pubblicata il 20 ottobre 2020, interviene su una fattispecie, in tema di imposta di successione, che può interessare molti contribuenti in una situazione di passaggio generazionale del patrimonio mortis causa.

Il caso concreto è rappresentato dalla dichiarazione di successione da parte degli eredi, a causa della morte del genitore di questi, il quale però, mentre era ancora in vita, aveva effettuato delle donazioni ai figli.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la dichiarazione di successione, ritenendo che le donazioni precedentemente avvenute dovessero essere inserite nel computo delle franchigie di non imponibilità, rideterminando l’imposta di successione dovuta per la parte (di conseguenza maggiore) eccedente le stesse.

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate si basava sul fatto che secondo il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 346/1990 “il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari”.

Questa norma, con finalità antielusiva, oggi non ancora abrogata, inserita nell’ordinamento quando per l’imposta di successione erano previste delle aliquote progressive, prevedeva che, ai soli fini della determinazione delle suddette aliquote, le donazione precedenti alla successione fossero inserite nel cumulo.

L’agenzia delle Entrate, interpretando estensivamente questa norma, ancora in vigore, ha ritenuto che questa fosse una sufficiente base giuridica per attrarre alle franchigie di non imponibilità le precedenti donazioni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22738/2020, esclude questa possibilità. La corte puntualizza che, essendo intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva (in tema di imposta di successione), debba, di conseguenza considerarsi implicitamente abrogato l’articolo prima citato, che prevedeva il cumulo di quanto donato con quanto ereditato, “attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore dell’asse”.

Per di più, l’articolo in questione, non aveva l’obiettivo di attrarre alla base imponibile dell’imposta le precedenti donazioni, ma solo ad evitare politiche elusive, al fine di determinare una corretta aliquota progressiva per quanto comunque solo ereditato. Con l’interpretazione estensiva attribuita al disposto normativo dall’agenzia, invece, di fatto, le precedenti donazioni vengono attratte all’imposta di successione, cosa che appare, contrario alla ratio della norma stessa, che, in ogni caso, oggi, per le motivazioni prima esposte, dovrà essere considerata implicitamente abrogata “per incompatibilità normativa applicativa di una disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento”.

In definitiva, in base all’ordinanza 22738/2020 della Corte di Cassazione(civile), è da escludere che le donazioni in vita possano essere attratte all’imposta di successione, erodendo le franchigie di non imponibilità previste.

Tag: EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 · 25/11/2024 Passaggi generazionali di azienda e società

Dal D.lgs. 139/2024 importanti novità che influenzano il modo in cui le aziende possono essere trasferite, sia in vita che per successione

Passaggi generazionali di azienda e società

Dal D.lgs. 139/2024 importanti novità che influenzano il modo in cui le aziende possono essere trasferite, sia in vita che per successione

Trasferimenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai sulle novità

Studio Notai n 100/2024 sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale sui trasferimenti di azienda

Atto notarile di rettifica di atto nullo: l'imposta di registro da applicare

Chiarimenti ADE sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo per mancanza di requisiti sostanziali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.