×
HOME

/

LAVORO

/

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025

/

REGIME IMPATRIATI NEGATO PER IL MASTER BIENNALE SENZA ISCRIZIONE AIRE

Regime impatriati negato per il master biennale senza iscrizione AIRE

Interpello 533 del 6.11.2020 in tema di regime agevolato per lavoratori impatriati: stop dell'Agenzia perche due anni accademici non corrispondono a due periodi di imposta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Risposta negativa dell'Agenzia nell'interpello n. 533 del 6 novembre 2020 (Allegato in calce) ad un contribuente che chiedeva l'applicazione del regime agevolato per lavoratori impatriati art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , . ll contribuente affermava di poter godere dell'agevolazione per aver frequentato un master biennale all'estero in un paese in cui vige una Convenzione contro le doppia imposizionefiscale, requisitoche ammette al beneficio anche in assenza della iscrizione all'AIRE necessaria a dimostrare la permamenza all'estero prima del rientro in italia

Si ricorda che la norma prevede uno sgravio fiscale del 50% per i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale sia in vigore  una Convenzione contro le doppie imposizioni , che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la  residenza in Italia  e che:

  1.  sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente"un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negliultimi 24 mesi o più, ovvero
  2.  hanno svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'Agenzia richiama la circolare n. 17/E del 2017 e la circolare n. 14/E del 2012 in cui si affermava che "relativamente all'attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici".

L' Agenzia ricorda anche nella risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018 è stato chiarito che per accedere al regime speciale per i lavoratori mpatriati, il soggetto non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio e ammette che  non viene specificata la durata  di tale permanenza

La Risposta conclude in definitiva  che "Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni,  si ritiene che per tali soggetti la residenza all'estero peralmeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare ilrequisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo, anche in assenza di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Nel caso di specie, in cui l'Istante dichiara di non essere in possesso del requisito della residenza all'estero,per due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, ma soltanto per due anni "accademici", quindi non è integrato il requisito della residenza all'estero e, pertanto, 
è precluso l'accesso al regime.

Ti segnaliamo che è disponibile la registrazione del Corso online del 22 maggio 2025 Frontalieri e modello Redditi 2025: novità e regole

Ti potrebbero interessare gli ebook:

e il tool di calcolo in excel: Frontalieri Italia-Svizzera: confronto tassazione Excel

Nella Collana facile per tutti invece è disponibile l'Ebook Immobili e conti correnti esteri: come gestire i propri investimenti all'estero

Allegato

Risposta a interpello del 06.11.2020 n. 533

Tag: REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025 REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO REDDITI ESTERI 2025 REDDITI ESTERI 2025

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025 · 02/12/2025 Impatriati autonomi soggetti al “de minimis”: cosa cambia

Il ministero risponde a una interrogazione ribadendo l'obbligo di verifica del plafond del regime de minimis. Rischio recupero totale della detassazione

Impatriati autonomi soggetti al “de minimis”: cosa cambia

Il ministero risponde a una interrogazione ribadendo l'obbligo di verifica del plafond del regime de minimis. Rischio recupero totale della detassazione

Rimborso Impatriati anche con dichiarazione integrativa, dice la Cassazione

L’ordinanza n. 30569/2025 in contrasto con l'Agenzia afferma che il beneficio può essere richiesto anche senza domanda al datore di lavoro con dichiarazione i tardiva.

Accordo Italia-Giappone: Istruzioni Uniemens  per i casi di doppio contratto

L’INPS, con il messaggio n. 3407/2025, aggiorna le regole per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.