Sulla deducibilità dei contributi previdenziali che i notai versano alla Cassa Nazionale del Notariato, la Risoluzione n 66/E del 12 ottobre ha visto l'adeguamento dell’Agenzia alle pronunce della giurisprudenza di orientamento ormai consolidate (pronunce 7340/2021, 18395/2020, 321/2018, 1939/2009 e 3596/2001) superando quanto affermato con la precedente Risoluzione n 79/E del 2002 .
Era stata quindi riconosciuta la deducibilità dal reddito professionale e non dal reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e del calcolo della base imponibile IRAP.
Lo stesso principio è stato affermato dall’ordinanza 1690/2025 della Cassazione. Il caso riguardava uno studio associato di notai, che l’agenzia delle Entrate avva raggiunto con un avviso di accertamento sull'Irap per la deduzione dei contributi. La Corte ha cassato la decisione della corte di appello e dato torto al Fisco
Secondo la suprema Corte gli oneri contributivi sono funzionalmente connessi all’attività professionale per cui c'è inerenza con il reddito di lavoro autonomo si congerma la deducibilità mentre la previsione di deducibilità dal reddito complessivo è solo "residuale" e si applica solo in mancanza di deducibilità nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.
Deducibilità contributi notai risoluzione 79 E 2020
Con la Risoluzione n 79/E si affermava che tali contributi si deducevano dal reddito complessivo del contribuente non essendo deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo , in quanto afferenti alla sfera personale del lavoratore e non sostenuti in funzione del reddito di lavoro autonomo.
Successivamente la Suprema Corte con le seguenti pronunce:
- ordinanza n 1939 del 27 gennaio 2009
- ordinanza n 321 del 10 gennaio 2018
- ordinanza n 18395 del 4 settembre 2020
ha invece sostenuto una tesi contraria a quella della Amministrazione Finanziaria e in particolare con l’ordinanza 321 ha confermato la deducibilità di tali contributi nelle determinazione del reddito di lavoro autonomo perché inerenti alla attività professionale. Nel 2020 con l’ultima pronuncia la Cassazione ha precisato che “se … non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato art. 54 TUIR, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione», ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all’attività svolta”
Tutto ciò in quanto si tiene conto della peculiarità dei contributi versati e liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.
Aliquote e modalità di versamento contributi notai 2020
Vale la pena ricordare che l'aliquota dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dei notai per il 2020 è sempre fissata al
- 22% sul valore del repertorio notarile del mese precedente, per atti con importo negoziale fino all'importo di 37.000 euro
- 42% su tutti gli altri atti
Il contributo per l'indennità di maternità 2020 è stato recentemente confermato dal Ministero a euro 194,00 pro capite
Il contributo va versato entro il mese successivo a quello di competenza.