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CESSIONE DI DENTIFRICI E IVA ORDINARIA: L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE A INTERPELLO

2 minuti, Redazione , 16/09/2020

Cessione di dentifrici e IVA ordinaria: l'Agenzia delle entrate risponde a interpello

I dentifrici che non rientrano nella nomenclatura combinata alla voce “3004” non godono della IVA agevolata.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 335 del 10 settembre 2020 chiarisce che rientrano tra le operazioni soggette ad IVA agevolata al 10% 

  • le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” 
  • e le cessioni riguardanti “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata

Non vi rientrano invece quelle dei prodotti come nel caso di specie classificati alla voce “3306”, e vediamo il perché.

La società istante ha sede in Italia e svolge attività di commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici inclusi dentifrici venduti come dispositivi medici

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’applicazione della aliquota rifotta IVA ai dispositivi medici a base di sostanze classificabili alla voce “3004” della Nomenclatura Combinata.

In particolare "i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004" della Nomenclatura Tariffaria e Statistica e della Tariffa Doganale Comune, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

Ai sensi del numero 114) la vendita di "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale" è soggetta all'aliquota IVA ridotta del 10%.

La società istante vendendo dentifrici come dispositivi medici domanda all'agenzia se per le cessioni di due dei propri prodotti possa applicare l’aliquota agevolata e chiede parere sulla idoneità degli stessi ad essere considerati come dispositivi medici rientranti nel campo di applicazione dell’IVA al 10%.

L’istante ha ottenuto dall'Agenzia delle Dogare un parere di accertamento tecnico in base al quale i prodotti in questione devono essere classificati nel Capitolo 33 della Tariffa Doganale alla voce “3306” con sottovoce “3306 10” corrispondere ai dentifrici.

Egli, benché questi prodotti non rinetrino nella voce “3004” inclusi tra quelli agevolati, ritiene che, possano avere ugualmente l'agevolazione IVA in quanto soddisfano altri requisiti previsti dalla norma, e in quanto utilizzati alla stregua di dispositivi medici per prevenire malattie.

L’agenzia delle entrate non cocorda con la soluzione del contribuente e chiarisce che la circolare Circolare n 8/E del 2019 si è espressa in merito all’art 1 comma 3 della Legge di Bilancio su citata, specificando che nell’ambito del n 114) della Tabella A tra i beni soggetti ad aliquota agevolata rientrano "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)".

Aggiunge inoltre che visti i chiarimenti contenuti nel paragrafo 9 della Circolare n 32/E del 2010 la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva della Agenzia delle Dogane la quale nel caso di specie ha rilasciato parere tecnico.

I suddetto parere tecnico ha incluso i prodotti commercializzati dall’istante nella voce 3306 e sottovoce 3306 10 e non in quella 3004, ai quali spetta agevolazione, pertanto le  cessioni dei prodotti commercializzati dall'istante saranno soggette ad aliquota ordinaria.

Allegato

Risposta a interpello del 10.09.2020 n. 335

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