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NUOVI BONUS RENZI ANCHE SU CIG, NASPI, INDENNITÀ MATERNITÀ

5 minuti, Redazione , 25/08/2020

Nuovi bonus Renzi anche su CIG, Naspi, indennità maternità

Ecco tutte le prestazioni economiche INPS incrementate per effetto del taglio del cuneo fiscale. Ma attenzione allo sforamento della soglia. Come fare la rinuncia

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Come gli stipendi, a partire dal mese di luglio anche molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall'INPS , ad esempio Naspi indennità di maternità , Cassa integrazione,  saranno integrate con il nuovo bonus fiscale l’ulteriore detrazione fiscale pari a 100 euro, introdotti  dal DL 3-2020 in sostituzione del bonus Renzi sui redditi fino a 40 mila euro (Le regole sulla riduzione fiscale sono riassunte nell'articolo "Dal 1 luglio riduzione del cuneo fiscale , a chi spetta e quanto"  Non c'è bisogno di richiesta ma puo essere utile invece l'istanza di revoca. Vediamo di seguito i dettagli.

L'istituto ha emanato lo scorso 21 agosto la circolare 96 in cui  illustra le modalità di erogazione delle integrazioni che hanno sostituito il bonus Renzi, e per l'eventuale rinuncia,   ad evitare lo sforamento della soglia reddituale prevista,   che annullerebbe i benefici anche su eventuali redditi da lavoro dipendente .

LE PRESTAZIONI PER CUI SPETTANO I TRATTAMENTI INTEGRATIVI FISCALI  (EX "BONUS RENZI")

 Le prestazioni sulle quali spettano i trattamenti integrativi sono quelle sostitutive del reddito e assimilate al reddito di lavoro dipendente (articolo 6 del Tuir) , che la circolare suddivide in due categorie ovvero  :

  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
  • gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
  • l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
  • l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
  • crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio;
  • congedo obbligatorio del padre;
  • assegno per le attività socialmente utili;
  • indennità di tirocinio.

 Per i percettori di queste prestazioni  INPS verifichera la soglia di reddito per l'accesso con metodo previsionale.

Invece l'Istituto non puo utilizzare questo metodo e si basera sui dati reddituali già disponibili  per definire  le seguenti erogazioni:

  • tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
  • l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione”);
  • la malattia;
  • le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
  • il congedo parentale;
  • il congedo facoltativo del padre;
  • le indennità antitubercolari TBC;
  • i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
  • le prestazioni di congedo straordinario.

LE PRESTAZIONI SU CUI NON SPETTANO INTEGRAZIONI

Il trattamento integrativo non spetta invece sulle prestazioni esenti da irpef o soggette a tassazione separata . Questo l'elenco stilato dall'INPS:

  • il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
  • il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
  • i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR
  • pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione (in quanto  contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità e non piu prestazione sociale).
  •  le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
  • le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separat
  •  il Reddito di cittadinanza;
  • gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
  • l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
  • le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
  • l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
  • l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
  • il Premio alla Nascita;
  • l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
  • il bonus baby-sitting.

 L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.

Nel caso dell’indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall’istituto grazie ai dati forniti  nell’Sr41 sarà erogato  il corretto trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, evitando duplicazioni dei benefici da parte dell’Inps e dell’azienda.

Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno esposte nella CU/2021.

 In sede di conguaglio di fine anno, l’Inps quale sostituto d’imposta determinerà l’esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari importo.

RINUNCIA AL BENEFICIO 

 Per evitare di superare la soglia di 28 mila euro i lavoratori  possoo comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l’apposito applicativo che sarà presente nel portale Inps (“Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020”) entro il 31 luglio 2020  o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali .

INPS specifica inoltre che :

  • gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo  sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

 I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali. 

Gli interessati potranno accedere alla nuova applicazione per la rinuncia/ revoca con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”. 

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