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NO AL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI CON ROTTAMAZIONE TER

1 minuto, Redazione , 20/08/2020

No al blocco dei pignoramenti con rottamazione ter

L’Agenzia delle entrate cambia la posizione espressa: le procedure esecutive proseguono

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L’ adesione alla rottamazione non blocca le procedure esecutive avviate da terzi. Ciò è quanto da ultimo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 266 del 17 agosto 2020, modificando così la propria posizione espressa qualche giorno prima e cioè relativa al blocco generalizzato di tutti i pignoramenti nel caso di adesione alla pace fiscale. (cfr. risposta n. 263 del 12 agosto 2020).

Con i nuovi chiarimenti l’Agenzia ha specificato che:

  • il blocco delle procedure esecutive a seguito della presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale riguarda esclusivamente i pignoramenti diretti (che si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute) ma non contempla quelli avviati da terzi, anche qualora sia intervenuto l’agente della riscossione.

In tale contesto, viene a determinarsi una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo) posto a base dell'intervento nel processo esecutivo immobiliare.

Al creditore (come l'agente della riscossione) viene quindi inibito temporaneamente:

“il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili.”

Gli effetti dell’intervento sono i seguenti:

  1. il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato
  2. il diritto di partecipare all'espropriazione provocandone i singoli atti.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può attivare attività di esproprio, ma resta legittimata a partecipare alla distribuzione delle somme acquisite.

In conclusione l’Agenzia ha evidenziato che:

  • ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l'integrale pagamento dell'importo da corrispondere a titolo di definizione, l'agente della riscossione parteciperà alla stessa distribuzione (nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore);
  • qualora invece il debitore abbia completato il pagamento dell'importo della rottamazione ter prima della distribuzioneil diritto dell'agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene meno.

Allegato

Interpello 266 del 17 agosto 2020

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