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CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

2 minuti, Redazione , 16/07/2020

Cessione del contratto di leasing nella determinazione del reddito da lavoro autonomo

La cessione del contratto di leasing di immobile strumentale alla professione viene tassata nel reddito di lavoro autonomo

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Con Risposta n 209 a interpello del 13 luglio l’Agenzia delle Entrate considera tassabile nel reddito di lavoro autonomo la cessione di contratto di leasing per immobile adibito ad uso professionale perché si configura come cessione di elemento immateriale il cui corrispettivo incassato è attratto a tassazione.

Con il comma 1 quater dell’art 54 del TUIR (introdotto dall’art 36 comma 29 della legge 223/2006), si amplia l’elenco di compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo.
In particolare, tra gli elementi immateriali, la risposta all’interpello. spiega che rientrano anche elementi intangibili la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo rientrante nell’ambito della normale attività professionale.

Secondo l’Agenzia nei compensi di attività libero professionale possono rientrare anche i compensi percepiti a seguito di cessione di contratti come quello in questione ossia di leasing per immobili strumentali utilizzati per l’esercizio della propria attività.

Riassumiamo il caso proposto:
l’istante fa presente di esercitare una libera professione e di aver in corso un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto, e che nell’immobile oggetto del leasing egli esercita la sua attività professionale. Dal 1° gennaio 2020 intende cessare la sua attività individuale e cominciare ad esercitarla in forma associata con altro professionista.

Di conseguenza è sua intenzione cedere il contratto di leasing ad una società immobiliare di nuova costituzione, la quale concederà in locazione l’immobile alla sua associazione professionale.
L’istante chiede se la cessione del contratto di leasing confluirà nell’imponibile della sua attività professionale. Egli suggerisce una risposta negativa in quanto facendo riferimento alla Risoluzione n 163/E del 2001 si stabilisce che “la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione onerosa del contratto di leasing” debba essere “esclusa dalla formazione del reddito da lavoro autonomo” e quindi si ritiene che sia “non imponibile né come privato né come libero professionista”.

L’agenzia delle entrate rigetta la soluzione interpretativa del soggetto facendo riferimento ai seguenti articoli del TUIRi:

  • all’art 53 che dispone quali sono i redditi di lavoro autonomo
  • all’art 54 comma 1 che stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o la professione sostenute nel periodo di imposta. In particolare al comma 1 quater dello stesso articolo si enuncia che concorrono alla formazione del reddito “i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica e professionale.”

Con il comma 1 quater dell’art 54 del TUIR si amplia cioè il novero dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo e l’Agenzia conclude che i compensi derivanti dalla cessione del contratto di leasing in oggetto possano rientrare tra gli elementi immateriali (intangibili) che rientrano nell'ambito dello svolgimento della normale attività e perciò sono attratti a tassazione del reddito.
Rigetta per questi motivi l’’interpretazione dell’istante che suggeriva invece una non tassazione dei compensi in oggetto.

 

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Tag: REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO

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