HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

COLLABORAZIONI COVID E CUMULO CON QUOTA 100

2 minuti, Redazione , 24/06/2020

Collaborazioni COVID e cumulo con Quota 100

Regole sulla cumulabilita tra redditi per le collaborazioni emergenziali dei sanitari in pensione e Quota 100. Due le comunicazioni da fare. Qui il modulo

Ascolta la versione audio dell'articolo

A seguito dell'emergenza epidemiologica, per la necessità di potenziamento del Servizio sanitario nazionale il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, ha previsto misure  straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine
dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale infermieristico e agli operatori sociosanitari anche già collocati in pensione. 

Per questo è stata prevista una deroga all’incumulabilità tra redditi da  lavoro autonomo e trattamento pensionistico  presente nel decreto legge istitutivo di Quota 100 (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) .

Successivamente la legge di conversione del decreto Cura Italia, entrata in vigore il 30 aprile 2020  ha abrogato l'intero decreto 14  e parzialmente modificato la disciplina di cumulabilità, escludendo gli incarichi di collaborazione attribuiti a partire da tale data .
Nella circolare 74 del 22 giugno INPS , sulla base delle recenti indicazioni ministeriali fornite  con nota prot.  n. 6321 del 16 giugno 2020, illustra appunto le modalità di applicazione dell’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo per incarichi conferiti e connessi  all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il trattamento pensionistico . 

L'istituto precisa che "nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo  con la pensione quota 100,  con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza dello stesso decreto) al personale medico e infermieristico .

Per non vedersi sospeso  l'assegno pensionistico  gli interessati sono  tenuti a:

  1. comunicare alle Strutture territoriali competenti , attraverso gli indirizzi di posta  elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata  di avere svolto  l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa,  per emergenza da COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
  2. Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare la  comunicazione allegando:
  • il modello “AP139”, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato Pensionato” e compilando, in particolare, la sezione 4,  dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili   con  l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa, e
  • la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.

Tag: REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO PENSIONI 2024 PENSIONI 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/03/2024 Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

Contributi INPGI 2024 giornalisti autonomi

Contributi minimi, aliquote, massimali, regole di versamento e dichiarazione reddituale 2024 all'ente previdenziale giornalisti autonomi INPGI

Fondo solidarietà telecomunicazioni: domande con OMNIA IS dal 28.3

In arrivo AIS : Assegni Fondo di solidarietà per il settore telecomunicazioni: Operative le domande sulla piattaforma OMNIA IS anche per i Fondo telecomunicazioni

CCNL commercio rinnovo 2024:  testo e tabelle aumenti

Firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del contratto Terziario commercio servizi di Confcommercio. Tabella aumenti e una tantum. Il nuovo testo in PDF

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.