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CASSA INTEGRAZIONE COVID STUDI PROFESSIONALI

2 minuti, Redazione , 16/06/2020

Cassa integrazione COVID studi professionali

Quali sono ammortizzatori sociali a disposizione degli studi e le modalità di richiesta . Il fondo dell'ente bilaterale non non è attivo ma ci sono strumenti alternativi

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Per l'emergenza COVID sugli studi professionali il decreto legge 18 2020 Cura Italia  ha previsto, come per tutte le realta economiche,  la concessione di 9 settimane di cassa integrazione da utilizzare entro il 31 agosto 2020 attraverso  due diversi strumenti:

  1. l’assegno ordinario FIS per i datori con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione di Cigo e Cigs e  privi di  fondi di solidarietà bilaterali.  In realta per il comparto degli studi professionali il fondo di solidarietà bilaterale è stato istituito a fine 2019 ma non è ancora operativo, poiché manca il  comitato di amministrazione   che dovrebbe deliberare i criteri di concessione degli interventi e dei trattamenti.(vedi "Studi professionali: parte il Fondo di solidarietà")
  2. la cassa integrazione in deroga regionale per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti .

Successivamente il decreto Rilancio ha raddoppiato le settimane utilizzabili: ora   sono 18 e l'utilizzo è possibile fino al 31 ottobre 2020  ma le richieste delle 9 settimane aggiuntive  possono essere inviate solo se sono state utilizzate le prime 9 e in due tranches distinte

5 entro il 31 agosto ,

le ultime 4 a partire dal 1 settembre 2020.

( da segnalare che il ministro Gualtieri ha annunciato però in questi giorni  un nuovo decreto Economia- lavoro in preparazione, che dovrebbe rimuovere questi paletti temporali e consentire l'accesso da subito ai datori di lavoro che ne hanno bisogno).

LE MODALITA' PER LA RICHIESTA

  1.  Per i datori che rientrano nel perimetro del Fis, sia le prime 9 settimane (se non sono ancora state utilizzate) sia le successive vanno richieste attraverso la procedura telematica Inps direttamente dal datore o da un intermediario abilitato.  C'è ancora l'obbligo di  informazione, consultazione ed esame congiunto  con le rappresentanze  sindacali, da svolgere  anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
  2. per i datori fino a cinque dipendenti invece la richiesta di cassa integrazione in deroga per le prime 9 settimane va inviata alla propria regione di competenza, attraverso la piattaforma telematica ; mentre per le ulteriori 9 settimane la procedura è stata modificata e la richiesta va  direttamente all’Inps. Per questi datori di lavoro la cig in deroga non prevede obbligo di procedura sindacale.

Va ricordato che  l’Ente bilaterale del settore (Ebipro), in attesa dell'operatività del Fondo di solidarieta   ha messo in campo  alcune  misure  di sostegno al reddito  dei lavoratori:

  • un contributo integrativo una tantum di 250 euro per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso alle integrazioni salariali sia stata autorizzata.
  • un contributo straordinario di entità variabile, nell’ipotesi in cui l’ammortizzatore attivato non sia stato concesso per mancanza di fondi.

Per ottenere queste prestazioni economiche il titolare dello studio professionale deve  fare richiesta  direttamente ad Ebipro .

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