Inps ha pubblicato il 4 aprile la circolare n. 50 con chiarimenti sull'Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede la sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale.
La norma prevede che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per:
- l’esperimento dell’azione giudiziaria
- per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali,
- per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni,
- per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto - anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto - e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.
L'istituto annuncia anche una successiva circolare con ulteriori chiarimenti ed istruzioni applicative.
Per quanto riguarda la sospensione dei termini di decadenza relativi alla richiesta di prestazioni previdenziali, l'istituto precisa che la disposizione di legge si applica ai termini di decadenza successivi alla data del 23 febbraio 2020, che restano sospesi fino al 1° giugno 2020.
Ad esempio si tratta delle seguenti scadenze :
a) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per la pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° marzo 2020);
b) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
c) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31 marzo 2020);
d) riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);
e) pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
f) conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
La circolare specifica anche che considerato lo stato emergenziale e sospensione delle visite previdenziali medico legali,il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero successivo degli importi l’interessato può comunque presentare la domanda di conferma, in quanto i canali di comunicazione telematica con l’Istituto sono attivi .
Riguardo l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia , essendo sospesi i termini che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, , dal 2 giugno 2020 gli interessati conservano il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.