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CIG IN DEROGA IN AZIENDE PLURILOCALIZZATE: DOPPIA DOMANDA

5 minuti, Redazione , 11/05/2020

CIG in deroga in aziende plurilocalizzate: doppia domanda

Cassa integrazione per COVID 19, con la nuova circolare INPS n.58 2020 per le aziende plurilocalizzate l'iter si complica: domande sia al ministero che all'INPS

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Con una nuova circolare n. 58 2020 del 7  maggio l'INPS  torna sulle modalità di presentazione  delle domande per cassa integrazione in deroga in particolare per le imprese plurilocalizzate , oggetto di interventi  contraddittori negli ultimi giorni, (mentre i lavoratori aspettano inutilmente ).  Purtroppo malgrado l'intenzione di semplificazione dichiarata nella norma istitutiva del decreto Cura Italia,   si conferma  che i  datori di lavoro sono  tenuti  ad inoltrare non una ma due domande :

  1. una al Ministero del Lavoro  per richiedere l'intervento di CIG in deroga con l'elenco dei lavoratori interessati , in base alla quale il  ministero verifica i requisiti e emana il decreto 
  2. l'altra all'Inps per ottenere l'autorizzazione (probabilmente sulla base  del monitoraggio delle risorse stanziate) con il modello IGS 15-in-deroga (Cod SR 100)  sulla piattaforma “CIGWEB”,  con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale 

Non è finita: sempre all'INPS dopo aver ricevuto la PEC  di via libera, va inviato il modello SR 41  per comunicare i dati necessari  per l'erogazione degli importi.

Ricordiamo le prime istruzioni fornite con la  circolare 47 del 28 marzo 2020  per la fruizione degli ammortizzatori straordinari messi in campo  per l'emergenza Coronavirus che sta bloccando tutto il mondo produttivo , sulla base  degli articoli da 19 a 22 del Decreto legge Cura Italia n. 18 2020  che riguardano:

  • A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020
  • B) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
  • C) Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
  • D) Assegno ordinario dei Fondi bilaterali
  • E) Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole
  • F) Cassa integrazione in deroga
  • H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Per quanto riguarda in particolare sugli aspetti relativi  alla Cassa integrazione in deroga :  le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere  la misura   solamente ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trova applicazione la cassa integrazione ordinaria  ( ad esempio  e aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti). Questa prestazione  è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,  dal precedente  decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9., per il quale  restano valide le istruzioni fornite  con la circolare n. 38/2020.

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali .La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) 

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono interessati solo i  lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, compresi i lavoratori intermittenti  occupati alla data del 23 febbraio 2020 (v. circolare INPS n. 41 del 2006 ) e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E),  non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica  neppure la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.  Come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non pregiudica l’accoglimento dell’istanza.

La prestazione viene concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti e raccolgono le domande .

Il monitoraggio da parte dell'INPS avviene sulla base del calcolo effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIG, tenendo conto che per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

Si ricorda che il trattamento  è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 24 marzo 2020 (Allegato n. 3), è stato assegnato e ripartito l’importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse, Il decreto  prevede che le Regioni di cui all’articolo 17, del decreto-legge n. 9/2020, nello specifico Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime procedure. Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a tredici settimane, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito.

Queste le risorse complessivamente disponibili e i periodi massimi di erogazione  della cassa in deroga:

Riferimento normativo

Ambito territoriale

Decreto convenzionale

Durata prestazione

Stima costo prestazione (cont. Figurativa e ANF)

Risorse finanziarie

Art.15, comma 1, del  D.L. 9/2020

11 Comuni                   (all.1  al DPCM 1 marzo 2020)

33191

TRE MESI

Euro 8,50

7,3 mil. Euro

Art.17, comma 1 del D.L. 9/2020

Regione Lombardia, Veneto,  Emilia Romagna.

33192

UN MESE

Euro 8,40

 135 mil. euro Lombardia,

40 mil. euro Veneto,

25 mil. euro  Emilia Romagna

 Art.22, comma 1 del D.L. 18/2020

Territorio Italiano

33193

 NOVE SETTIMANE

 Euro 8,10

 3.293,2 mil. Euro

 Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome,  sarà il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, a effettuare l’istruttoria e, ad emanare provvedimento di concessione  con decreto

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

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