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RETRIBUZIONI LAVORO ESTERO: TABELLE E REGOLARIZZAZIONE GENNAIO 2020

3 minuti, Redazione , 07/02/2020

Retribuzioni lavoro estero: tabelle e regolarizzazione gennaio 2020

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero in Paesi senza convenzioni di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive gennaio 2020

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Con la  circolare  15 2020 l' INPS  illustra  l’ambito di applicazione del Decreto ministeriale che ha individuato le retribuzioni convenzionali  2020 per il calcolo dei contributi  per l' assicurazione  dei lavoratori italiani  all'estero, con le relative istruzioni operative.

Inoltre vengono fornite le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2020,  in caso di utilizzo dei valori in vigore nel 2019 , entro il 16 maggio 2020 ( in quanto il 16 cade di sabato (VEDI  sotto i dettagli).

L'istituto ricorda innanzitutto che  le retribuzioni convenzionali come di consueto  si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono pertanto esclusi :

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia (cfr. la circolare n. 95 del 31 maggio 2017), la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda .

Inoltre si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).

Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi (cfr. la circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Attualmente le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia  sono state stipulato con i seguenti Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

Gli importi delle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2020 devono essere arrotondati all’unità di euro e fanno riferimento ai  contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

Le retribuzioni  costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

La circolare illustra alcuni casi particolari, fornendo anche le istruzioni per le variazioni nel flusso Uniemens: 

  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo,

nei quali deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

  • Un terzo caso  riguarda la maturazione nel corso dell’anno di compensi variabili (ad esempio lavoro straordinario, premi, ecc.), nel qual caso va rideterminato l’importo della retribuzione globale annuale e dividerlo il valore così ottenuto per dodici mensilità. 

REGOLARIZZAZIONE DI  GENNAIO 2020 - UNIEMENS

Le aziende che per il mese di gennaio 2020 hanno operato in difformità dalle  attuali istruzioni possono regolarizzare tali periodi  senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. La scadenza è quindi fissata al 16 maggio 2020, che slitta al 18 per la scadenza di sabato.

 Per la denuncia Uniemens  le  modalità sono le seguenti:

- calcolo delle differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO ESTERO 2023 LAVORO ESTERO 2023 UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

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