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ACCONTO IVA: RAVVEDIMENTO ENTRO IL 27 GENNAIO 2020

1 minuto, Redazione , 24/01/2020

Acconto IVA: ravvedimento entro il 27 gennaio 2020

Acconto IVA 2019 scaduto il 27 dicembre 2019. Possibile ravvedersi entro il 27 gennaio 2020

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Entro lunedì 27 gennaio 2020, i contribuenti Iva mensili e trimestrali devono regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso (si veda l'articolo Acconto IVA 2019, alla cassa entro il 27 dicembre).

Il versamento dell’imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta, va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:

  • 6013     versamento acconto Iva mensile
  • 6035     versamento Iva - acconto
  • 8904     sanzione pecuniaria Iva
  • 1991     interessi sul ravvedimento - Iva.

Si ricorda che in linea generale il calcolo dell’acconto IVA per il 2019, deve essere effettuato utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi: il metodo storico; il metodo previsionale; il metodo analitico o della liquidazione intermedia al 20 dicembre. Sono, invece, esclusi dal versamento:

  • i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
  • i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2019, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2019, se mensili, ovvero all’1.10.2019 se trimestrali;
  • i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
  • i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2019 con applicazione del regime ordinario;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
  • i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
  • i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).

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