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FORNITURA DI SOFTWARE: NESSUNA COMUNICAZIONE PER I MARKET PLACE

2 minuti, Redazione , 23/01/2020

Fornitura di software: nessuna comunicazione per i market place

Fornitura di software nuovo principio di diritto delle Entrate. Attenzione agli esoneri dall'obbligo di comunicare i dati delle operazioni di e-commerce

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L'articolo 13 del Decreto Dignità (DL 34/2019) prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia
  3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Dal quadro tratteggiato emerge che soltanto i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza - ossia, secondo la definizione normativa, coloro che consentono tramite un'interfaccia elettronica (intesa in senso ampio) un contatto tra venditore ed acquirente, ivi compresa la partecipazione, diretta o indiretta, ad almeno una delle attività - prima indicate - di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse.

La violazione dell'obbligo comporta l'essere considerati debitori d'imposta (con relativi oneri di versamento), salvo prova che l'IVA sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore, ovvero, nel caso di trasmissione di dati incompleti, dimostrazione «di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e
individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale».
Pertanto, la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall'applicazione degli obblighi individuati nel d.l. n. 34 del 2019. 

Allegato

Principio di diritto 1 del 21.01.2020

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