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FORMAZIONE 4.0: NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

1 minuto, Redazione , 27/12/2019

Formazione 4.0: novità nella Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: conferma con modifiche al bonus formazione 4.0

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Nella legge di bilancio in base al testo approvato dal Parlamento è disposta la proroga per il 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente , finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal « Piano Nazionale Impresa 4.0 ». Oltre alla proroga sono previste altresì delle modifiche all’agevolazione, disposte in sede di conversione in legge del decreto fiscale.

La misura del credito è differenziata in base alle dimensioni dell’impresa:

  • per le piccole imprese 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • per le medie imprese 40%  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • per le grandi imprese 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Non possono fruire dell’agevolazione le imprese:

  • in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

Condizione per poter fruire del credito d’imposta è che l’impresa:

  • non sia destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001);
  • e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal DM 4.5.2018 ad eccezione della condizione  riguardante la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

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