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FINANZIARIA 2020: MODIFICHE AL REDDITO PER IMPRENDITORI AGRICOLI FLOROVIVAISTICI

1 minuto, Redazione , 12/12/2019

Finanziaria 2020: modifiche al reddito per imprenditori agricoli florovivaistici

Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici: modifiche nella Legge di bilancio 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Approvato il 9 dicembre un emendamento alla legge di bilancio 2020 che modifica il criterio di determinazione del reddito per gli imprenditori agricoli florovivaistici.

Com'è noto, entro il 31 dicembre, entrambi i rami del Parlamento devono approvare la Legge di bilancio e come sempre si verifica una corsa contro il tempo per l'approvazione del testo in entrambe le Camere. Per ora il disegno di Legge della finanziaria 2020, bollinato il 2 novembre dalla Ragioneria Generale, è ancora al Senato, e continua a subire modifiche con gli emendamenti. Per una panoramica si rimanda alla lettura dell'articolo: Legge di bilancio 2020: guida alle novità

In ogni caso, l'emendamento 25.0.7 approvato questa settimana, stabilisce che il criterio per cui il reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

In particolare, l'emendamento introduce il comma 3-bis nell'articolo 56-bis del TUIR (DPR 917/1986), il quale ora prevede che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c. c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.

Come anticipato questo per ora è un emendamento, per sapere se il testo entrerà o meno in vigore occorre aspettare l'approvazione della Legge di bilancio 2020.

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