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INDENNITÀ MALATTIA NELLA GESTIONE SEPARATA: ISTRUZIONI INPS

2 minuti, Redazione , 21/11/2019

Indennità malattia nella Gestione Separata: istruzioni INPS

I nuovi importi per le indennità di malattia e degenza ospedaliera e i requisiti per accedervi da parte di collaboratori e amministratori iscritti alla Gestione Separata

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L'INPS ha pubblicato ieri la circolare 141 2019  sull'ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata introdotte dal  Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 128-2019.

Si tratta in particolare di :

  1. una riduzione del requisito contributivo richiesto
  2. il raddoppio delle indennità di malattia e degenza ospedaliera.

L' istituto chiarisce che i lavoratori interessati dalle novità in oggetto sono tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione  Separata con aliquota contributiva piena quindi:

  • lavoratori a partita IVA non iscritti a Casse private
  • collaboratori coordinati e continuativi 
  • amministratori di srl
  • lavoratori occasionali con reddito annuo lorodo superiore a 5mila euro

L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019 si applica agli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto ovvero il 5 settembre 2019 .

Gli eventi iniziati prima – anche se ancora in corso -  alla data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

 1- Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori a partire dal 5 9 2019 devono avere nei 12 mesi precedenti  almeno 1 mese di contribuzione accreditato  nella Gestione separata, ( non piu 3, come in precedenza);

Resta invariato il requisito di reddito per cui nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non  deve essere  superiore al 70% del massimale contributivo  fissato dal Ministero per lo stesso anno.(per il 2019 è pari a 71.780,1 euro)

2- Aumento delle prestazioni economiche per le indennità di malattia e degenza ospedaliera. Il decreto prevede

A) la misura dell'indennità di degenza ospedaliera  è aumentata del 100%. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  •  67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;  
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. 

B) Indennità di malattia  : la misura della prestazione, che  è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera , viene quindi ugualmente raddoppiata. Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019 corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

  C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017).

Ricordiamo infine che una ulteriore modifica   delle tutele per gli iscritti  alla gestione separata del DL 101 2019 , riguarda l'indennità di disoccupazione DIS COLL sulla quale sono già state fornite le istruzioni  INPS con un precedente messaggio.

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Commenti

Massimiliano - 21/11/2019

Buongiorno, Chiedo gentilmente se la certificazione del proprio medico di famiglia sia idonea a certificare una malattia (penso alla semplice influenza che comunque comporta impossibilità al lavoro) da parte di un professionista senza cassa e se la DISS-COLL si possa applicare anche a questa categoria visto che la circolare INPS non nè fà menzione. Grazie

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