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CESSIONE D'AZIENDA IN REGIME FORFETTARIO SENZA PLUSVALENZA

1 minuto, Redazione , 12/11/2019

Cessione d'azienda in regime forfettario senza plusvalenza

Plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda in regime forfettario: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Solo l'avviamento è tassato

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Si applica il regime di non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, quale conseguenza dell'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, del regime forfetario? Il dubbio è stato oggetto di interpello nella Risposta 478 dell'11 novembre 2019. In generale il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti e non incorrano in una delle cause ostative.

Nel rispondere al caso oggetto di interpello, l'Agenzia ha ricordato la a circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 , in cui si precisava che "in un'ottica di maggiore semplificazione,  è consentito ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario".

I predetti chiarimenti di prassi fanno esclusivo riferimento ai beni e poggiano sul fatto che in caso di applicazione del regime forfetario i costi dell'attività d'impresa, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni relativi all'impresa, sono deducibili forfetariamente; conseguentemente, il legislatore non ha disciplinato la fase di realizzo di tali beni e, come chiarito con la circolare n. 10/E del 2016, in caso di cessione dei beni le eventuali plusvalenze non hanno rilevanza fiscale.

Quindi con riferimento alle plusvalenze, queste non rilevano. E per quanto riguarda l'avviamento?

In merito al corrispettivo imputabile all'avviamento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e per il quale, comunque, il contribuente può operare come segue:

  1. assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g ), del TUIR, sussistendone i presupposti;
  2. farlo concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il  reddito imponibile.

Si evidenzia, infine, che alla determinazione del valore da assoggettare a imposizione non concorreranno gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all'impresa. 

Allegato

Risposta interpello 478 del 11.11.2019

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