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VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE: PRIMA COMUNICAZIONE ENTRO OGGI 31.10

3 minuti, Redazione , 31/10/2019

Vendita beni tramite piattaforma digitale: prima comunicazione entro oggi 31.10

Entro oggi 31 ottobre, il primo invio dei dati relativi alle cessioni, per coloro che facilitano la vendita a distanza di beni, importati e non, nel perimetro dell’Unione europea (marketplace)

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Entro oggi 31 ottobre 2019 al via la prima trasmissione delle informazioni relative alla cessione a distanza di beni tramite marketplace, con riferimento al trimestre precedente.

Tutti i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, ovvero un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti all’interno dell’Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori che concludono compravendite avvalendosi di tali portali.

Ricordiamo che tale adempimento è stato introdotto dall’articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019, e che come previsto dall’articolo in questione, l’invio dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario abilitato, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’articolo 13 D.L. 34/2019.

In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro giovedì 31 ottobre 2019.

Entro la stessa data, si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, relativi alle vendite a distanza “facilitate” tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica di telefoni cellulari / console da gioco / tablet PC / laptop di cui all'art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018.

Le date da ricordare

Riepilogando, entro giovedì 31 ottobre 2019, i gestori di piattaforme digitali dovranno effettuare l'invio della prima comunicazione:

  • dei dati relativi alle vendite a distanza tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica di telefoni cellulari / console da gioco / tablet PC / laptop di cui al citato art. 11-bis facilitate nel periodo dal 13 febbraio al 30 aprile 2019 (le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, e riguardano la presunzione di cessione in capo ai soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop importati di valore intrinseco non superiore a € 150,00 o effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.).
  • dei dati relativi alle cessioni a distanza di beni tramite marketplace (di qualsiasi tipologia), facilitate nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2019 (tali disposizioni di applicheranno fino al 31 dicembre 2020).

Tipologia dei beni ceduti
Periodo di riferimento delle vendite
Scadenza Comunicazione
Qualsiasi bene
dal 01.05.2019 al 30.09.2019
31.10.2019
prima comunicazione
Telefoni cellulari / console da gioco / tablet PC e laptop
dal 13.02.2019 al 30.04.2019
31.10.2019
prima comunicazione
Qualsiasi bene
4° trimestre 2019
31.01.2020
1° trimestre 2020
30.04.2020
2° trimestre 2020
31.07.2020
3° trimestre 2020
02.11.2020
(il 31.10 è un sabato)
4° trimestre 2020
01.02.2021
(il 31.01 è una domenica)

I dati da trasmettere

Con il Provvedimento del 31 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche, per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.
I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

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