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SCUOLE GUIDA: STOP ALL'ESENZIONE IVA MA SALVI I COMPORTAMENTI PREGRESSI

2 minuti, Redazione , 22/10/2019

Scuole guida: stop all'esenzione IVA ma salvi i comportamenti pregressi

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: scuole guida non più esenti da IVA ma senza obbligo di recuperare l'IVA pregressa

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'articolo 30 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 affronta il contestato caso dell'IVA sulle scuola guida adeguando l’ordinamento interno a quello comunitario. Rimandando all'articolo Spese patente di guida: nessuna esenzione IVA si ricorda brevemente che la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 14 marzo 2019 ha chiarito che le prestazioni didattiche effettuate per la patente di guida non sono esenti da IVA. Infatti, la sentenza ha indicato che l’esenzione da IVA può essere prevista per l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili. Tuttavia la nozione di "insegnamento scolastico o universitario», non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Secondo la Corte di Giustizia tale insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.

Fortunatamente, il collegato fiscale, sconfessando quanto annunciato da Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 79/2019 ha specificato che "Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17".

Ma andiamo con ordine. Per prima cosa, nell'articolo 30 in commento viene modificato l'art.10 comma 1, n. 20), del DPR 633/72 sostituendo, nell'elenco delle spese che danno diritto all'esenzione da IVA le parole “didattiche di ogni genere” con le più precise “prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario".

Il successivo comma dell'articolo 30 è ancora più chiaro in quanto prevede espressamente che "Le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario di cui all’articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1."

Attenzione va prestata al fatto che le altre categorie di patenti di guida possono rientrare nella nozione di formazione professionale esente da IVA in quanto ordinariamente preordinate all’esercizio di una attività professionale. A ribadire questo concetto è la relazione illustrativa del decreto fiscale. 

Inoltre, all’articolo 2 del DPR 696/96  che contiene l'elenco delle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione, è soppressa la lettera q) che prevedeva proprio "le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole". In particolare è stato previsto che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio

  • della ricevuta fiscale
  • ovvero dello scontrino fiscale.

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