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VIDEOSORVEGLIANZA SUL LAVORO: DICHIARAZIONE DEL GARANTE PER LA PRIVACY

3 minuti, Redazione , 22/10/2019

Videosorveglianza sul lavoro: dichiarazione del Garante per la privacy

Sulla recente sentenza della Corte per i diritti umani in tema di videosorveglianza occulta, ecco il parere dell''Autorità per la protezione dei dati personali e la normativa italiana.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Garante per la privacy  Antonello Soro  ha emanato una nota  in merito ad una recente sentenza del Giudice comunitario per i diritti umani circa il ricorso all’utilizzo di telecamere nascoste in ambienti di lavoro, che riportiamo di seguito :

"La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti:

  • vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale,
  • l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta,
  • le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato,
  • non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e
  • le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri".

Si ricorda per completezza di informazione quanto previsto dalla normativa italiana in tema di videosorveglianza sui luoghi di lavoro :

Art. 4, L. n. 300/1970, (modificato a seguito di un intervento legislativo avutosi attraverso il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, articolo 23 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183” e art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185):

“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Vedi anche il punto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul controllo a distanza dei lavoratori nella circolare n.5 del 19/2/2018 (allegata) e l'approfondimento "Privacy installazione  e utilizzo  impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro" 

Allegato

Circolare Ispettorato lavoro 5 2018 videosorveglianza

Tag: PRIVACY 2023 PRIVACY 2023 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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