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ECOBONUS VEICOLI: PRONTI I CODICI TRIBUTO

1 minuto, Redazione , 24/09/2019

Ecobonus veicoli: pronti i codici tributo

Ecobonus veicoli categoria M1, e L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e: pubblicati i codici tributo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24

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Con la Risoluzione 82 del 23 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributi che devono essere usati ai fini dell'ecobonus per i veicoli. Si ricorda infatti che la Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018) prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”.

Previsto inoltre un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell'anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

 “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”.

Si precisa che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente.

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione possono essere consultati dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate 82 del 23.09.2019

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2026 LEGGE DI BILANCIO 2026 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO

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