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COMMERCIALISTA: NIENTE IRAP SULL'ATTIVITÀ COME SINDACO

2 minuti, Redazione , 25/09/2019

Commercialista: niente IRAP sull'attività come sindaco

Commercialista che fa anche il sindaco: non soggetto a IRAP su queste attività. Sentenza della CTP di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'assoggettabilità a IRAP dei compensi percepiti dal commercialista quale membro del collegio sindacale di società è stata ampiamente discussa in giurisprudenza con argomentazioni varie e con decisioni non tutte uniformi. A mettere un altro puntino fermo in questa discussione ci ha provato la Commissione tributario Provinciale di Milano con la sentenza 3543/22/19 del 6 settembre 2019.

Nel caso oggetta della sentenza, il ricorrente è un lavoratore autonomo che l'attività professionale di dottore commercialista e revisore dei conti in assenza di autonoma organizzazione di capitali o di lavoro altrui, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in cui non sono indicati canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, di spese relative agli immobili, di interessi passivi e di spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. Le limitate spese da lui sostenute riguardavano compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale da lui svolta, specificando che tale sua attività si era sostanziata nella quasi totalità nello svolgere la funzione di membro di collegi sindacali di varie società, così come documentato dalle fatture allegate in copia al ricorso, e che perciò il reddito da essa derivato non era assoggettabile ad IRAP.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate in quanto avendo il contribuente chiesto il rimborso dell'IRAP da lui spontaneamente pagata, era suo onere dare la prova di non aver svolto la sua attività professionale di commercialista utilizzando un'autonoma struttura organizzativa affidata alla propria responsabilità e di non aver utilizzato beni strumentali eccedenti le quantità minime indispensabili per l'esercizio di tale attività.

La Commissione Tributaria Provinciale, rifacendosi a una sentenza della Cassazione, dava ragione al commercialista. In particolare la Suprema Corte (Sentenza 17987/2019) ha affermato che "nel caso in cui il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco presso società, l'IRAP non è dovuta in relazione al segmento di attività di sindaco, che deve essere scorporata rispetto alle ulteriori attività (..)".

Valutando il caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso risulta in modo chiaro ed inconfutabile che i redditi da lui percepiti derivano per la quasi totalità da compensi da lui percepiti quale membro di collegi sindacali presso varie società.
Tali fatture figurano emesse dal ricorrente a titolo personale e non quale membro e/o rappresentante di uno studio professionale. Esse, quindi, attestano l'esecuzione di una attività svolta a titolo individuale e separato rispetto ad eventuali ulteriori attività espletate dallo stesso ricorrente col supporto di una autonoma struttura organizzativa e all'interno di una supposta associazione professionale, la cui esistenza, peraltro, è affermata dall'Agenzia delle Entrate ma non adeguatamente provata.

Pertanto,  alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, il commercialista ha ragione e l'IRAP non è dovuta per l'attività di sindaco.

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Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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