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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO

3 minuti, Redazione , 29/08/2019

Formazione professionale continua: modifiche al Regolamento

Regolamento per la formazione professionale continua: modifiche sull'obbligo formativo. Ecco cosa cambia

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Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 16 agosto 2019 il  nuovo "Regolamento per la formazione professionale continua" con alcune modifiche in merito all'obbligo formativo degli iscritti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive e sono state indicate le modalità di applicazione della riduzione della previsione con riferimento all'esonero per malattia. In particolare, l'attuale articolo 8 l’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:

  • a) maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madrenon gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero,  con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
  • b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale;
  • c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale;
  • d) assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva;
  • e) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

La richiesta di esenzione deve essere presentata all’Ordine di appartenenza
Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione professionale continua”. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all’Ordine di appartenenza e l’esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L’istanza deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale. Dell’esenzione verrà data informativa ai terzi attraverso l’inserimento di apposita nota nell’Albo degli iscritti. L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell’Ordine.

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Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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