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PENSIONATO RESIDENTE IN SPAGNA: PUÒ RECUPERARE LE IMPOSTE VERSATE IN ITALIA

3 minuti, Redazione , 17/07/2019

Pensionato residente in Spagna: può recuperare le imposte versate in Italia

L'eventuale imposta trattenuta dall'Inps sulla pensione corrisposta a un pensionato italiano residente in Spagna, può essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza

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Detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati in Italia e tassazione in quello di residenza, lo prevede la vigente Convenzione Italia - Spagnacontro la doppia imposizione.

L'eventuale imposta italiana trattenuta dall’INPS all’atto del pagamento della pensione, può essere chiesta a rimborso, e per questo va presentata istanza al Centro operativo di Pescara entro 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta.

Sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta del 16 luglio 2019 n. 246.

Nel caso in oggetto, un pensionato italiano residente in Spagna, iscritto all’Aire dal 2016, ha chiesto nel 2018 la residenza fiscale spagnola in base alla convenzione stipulata tra i due Paesi contro la doppia tassazione., ha quindi compilato il prescritto modulo Inps che è stato timbrato e firmato dall’autorità spagnola che gli ha concesso la residenza fiscale.

Nonostante egli abbia correttamente seguito l’iter procedurale, nel rateo di dicembre 2018 non gli sono state rimborsate le imposte e l’Inps, in data 21 dicembre 2018, gli ha comunicato di aver accettato la richiesta di detassazione con decorrenza 1° gennaio 2018 che sarebbe però stata applicata solo dal 1° gennaio 2019 poiché il 2018 era già contabilmente chiuso. Il pensionato chiede di sapere se deve presentare la dichiarazione dei redditi per il 2018 anche in Italia e come deve fare per recuperare le imposte versate in Italia nel 2018 stesso.

L'articolo 18 della Convenzione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

In sostanza, tale disposizione convenzionale prevede:

  • la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia)
  • e la tassazione nel Paese di residenza (Spagna).

Pertanto se il contribuente ha la residenza fiscale in Spagna nel 2018 e la pensione percepita è relativa ad un’attività svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il trattamento pensionistico erogato nel 2018 dall’INPS non deve essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese, previa presentazione, all’Istituto previdenziale, della documentazione necessaria a giustificare l’esonero.

Di conseguenza l'eventuale imposta italiana trattenuta dall’INPS all’atto del pagamento della pensione relativa al 2018, non essendo dovuta, può essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, presentando una specifica richiesta al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta.

Per facilitare l’erogazione del rimborso o l’applicazione della aliquota ridotta prevista dal Trattato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto modelli standard da utilizzare da parte dei soggetti non residenti. I modelli sono disponibili all'interno del Provvedimento del 10 luglio 2013.

Il modello deve contenere:

  • l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale
  • la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta
  • la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.

In allegato i Modelli di domanda di rimborso, esonero dall’imposta italiana o applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Modelli A, B, C e D (approvati con Provv. n. 2013/84404).

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Allegato

Risposta Agenzia delle Entrate del 16.07.2019 n. 246

Tag: PENSIONI 2025 PENSIONI 2025 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025 REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2025

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