L’Inail ha emanato la circolare n. 21 del 4 luglio 2019, con la quale comunica la misura della riduzione dei premi INAIL per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato. In allegato è fornito il decreto interministeriale.
La riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2019, si applica esclusivamente ai premi speciali (d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124):
- scuole,
- pescatori,
- frantoi,
- facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori
- premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93).
- gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.
La riduzione dei premi e dei contributi sopracitati per l’anno 2019, è stata fissata nella misura pari al 15,24% con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 ottobre 2018.
La circolare specifica anche che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che:
- abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure
- abbiano iniziato l'attivita da non oltre un biennio.
Per l’anno 2019 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017.
La riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT 20 ai sensi del previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa Ordinaria Dipendenti.
La circolare rinvia per ogni altro aspetto alle circolari Inail 7 maggio 2014, n.25 e 25 gennaio 2017, n. 6 e per i contributi agricoli, alla circolare 1° luglio 2014, n. 32.