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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI

3 minuti, Redazione , 02/07/2019

Lavoratori dello spettacolo: contributi enti pubblici

Obblighi contributivi di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo nel caso di enti pubblici orchestre teatri Circolare 98 2019

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L'INPS con la circolare 98 2019 fornisce una ricognizione degli obblighi contributivi da parte di enti pubblici nel settore dello spettacolo ad esempio istituzioni concertistiche orchestrali facenti capo ad enti locali e enti teatrali/lirici regionali) per prestazioni svolte da lavoratori  ex Enpals . Tali obblighi sono riepilogati dall'Istituto come segue:

"per i rapporti di lavoro intrattenuti tra enti pubblici di cui al D.Lgs n. 165/2001 e lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, le contribuzioni dovute sono quelle relative alle seguenti assicurazioni:

  • lavoro subordinato a tempo indeterminato: IVS (FPLS);
  • lavoro subordinato a tempo determinato: IVS (FPLS) e NaSPI (solo contributo ordinario);
  • lavoro autonomo: IVS (FPLS), malattia e maternità.

Inoltre, qualora i rapporti di lavoro subordinato con i lavoratori iscritti al FPLS siano costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune sempre che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge, anche per gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sussistono gli altri obblighi relativi al Fondo di Tesoreria" .

Vediamo alcuni punti illustrati piu in dettaglio dalla circolare 98:

IVS

L’obbligo assicurativo presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) insorge per  lo svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc.) e prescinde  dall'assetto del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, etc.)[1]. Tale elenco tassativo è stato adeguato con il decreto 15 marzo 2005, n. 17445 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

MALATTIA E MATERNITA’

 Diversamente da quanto avviene per i lavoratori del pubblico impiego ,  nel caso di specie  si applica la disciplina previstaall’articolo 71 del D.L. n. 112/2008 e all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 57 del D.Lgs n. 151/2001, con conseguente esonero dall’obbligo contributivo relativo alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all’articolo 3 di cui al D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, diversamente da quanto previsto per la generalità delle imprese dello spettacolo.

Viceversa, per i rapporti di rapporto autonomo instaurati tra enti pubblici (articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 (e lavoratori rientranti nelle categorie elencate dall’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, non potendosi applicare le norme previste per il pubblico impiego vale, invece, la disciplina prevista nel settore dello spettacolo secondo la quale in favore degli “iscritti” al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (cfr. art. 2 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947) l’assicurazione economica di malattia opera in regime sostitutivo dell’assicurazione generale. 

Pertanto, i lavoratori autonomi dello spettacolo beneficiano della tutela assicurativa della malattia e della maternità, con conseguente obbligo contributivo a carico sia del datore di lavoro privato che pubblico.

NASPI

La circolare afferma che la tutela assicurativa opera unicamente in favore del personale dipendente a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 92/2012. Pertanto, solo per tali lavoratori  è dovuto dal datore di lavoro pubblico il contributo ordinario NaSPI; viceversa non è dovuto il contributo addizionale, (esclusione stabilita dall’articolo 2, comma 29, lett. d), della legge n. 92/2012.

CUAF:   Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare l'Istituto  ricorda che  gli enti pubblici, i comuni, le province, etc., sono esonerati dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari quando per legge,  corrispondano al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello dalla disciplina vigente in materia di ANF (cfr. l’art. 79 del TUAF).

Per il FONDO DI TESORERIA  vige l'esclusione dal relativo obbligo contributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con eccezione dei rapporti di lavoro degli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune. Maggiori indicazioni  su questo  sono stati forniti con circolare n. 70 del 3 aprile 2007.Fanno eccezione anche i  rapporti di lavoro subordinato sottoscritti da amministrazioni pubbliche nei casi i di ’iscrizione ai fondi dei trattamenti di previdenza della Gestione pubblica (Enpas e Inadel) o il diritto a specifici trattamenti di previdenza dei dipendenti pubblici erogati direttamente dal datore di lavoro.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Sulla base della natura giuridica pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui a al D.Lgs n. 165/2001 sono soggetti datoriali a cui non si applica la normativa relativa al fondo di integrazione salariale e, pertanto, non sussistono i relativi obblighi contributivi.

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