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DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC: ANCORA RISPOSTE SULLE VIOLAZIONI IVA

2 minuti, Redazione , 21/05/2019

Definizione agevolata PVC: ancora risposte sulle violazioni IVA

Definizione agevolata PVC per violazioni sull'IVA: due nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

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Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: a 10 giorni dal termine per l'adesione continuano le risposte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare ieri sono state pubblicate due risposte. Nella prima (Risposta interpello 144 del 20.05.2019) l'istante ha chiesto come procedere allaregolarizzazione dei rilevi contenuti nel PVC tramite la definizione agevolata. Nel PVC era stata rilevata:

  1. l'indetraibilità dell'IVA addebitabile in rivalsa e corrisposta ai propri fornitori e, di conseguenza, la presentazione di infedeli dichiarazioni IVA;
  2. l'illegittima applicazione del regime IVA ordinario in luogo del meccanismo dell'inversione contabile sugli acquisti effettuati;
  3. l'errata applicazione dell'imposta mediante il meccanismo ordinario della rivalsa in fattura anziché con il sistema dell'inversione contabile, per gli ulteriori acquisti di non riconducibili ad alcun disegno evasivo o fraudolento.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è necessario esaminare le caratteristiche della violazione. In linea generale, la norma distingue l'ipotesi in cui l'irregolarità IVA sia determinata:

  • da un errore ma l'imposta sia stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza. In questo caso la violazione può astrattamente rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del DL 119/2018, dal momento che il cessionario o committente non è tenuto a regolarizzare l'operazione
  • da una finalità di evasione o frode di cui sia provata la consapevolezza del cessionario o committente. In questo caso la violazione non rientra nell'ambito di applicazione della definizione delle irregolarità formali in quanto, in presenza di comportamenti fraudolenti o prodromici all'evasione che hanno, di norma, comportato un debito d'imposta non assolto, il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale, nella misura compresa tra il novanta e il centoottanta percento dell'imposta.

Nel caso di specie la violazione sanzionata ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis.1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 può essere definita attraverso la definizione del contenuto integrale del processo verbale di constatazione come disciplinata dall'articolo 1 del decretolegge n. 119 del 2018.

Nel secondo caso, la Risposta all'interpello 145 del 20 maggio 2019 riguarda la società BETA a cui viene contestato di essere stata destinataria di fatture di vendita concernenti operazioni erroneamente assoggettate al regime ordinario in luogo del reverse charge nell’ambito di una frode IVA. L’errata applicazione del regime IVA ordinario le ha consentito di maturare un notevole credito IVA che, per effettodell’adesione al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, è stato trasferito mensilmente alla capogruppo. La società BETA intende definire in via agevolata il PVC versando integralmente l’IVA illegittimamente detratta corrispondente al credito trasferito nell’ambito della liquidazione di gruppo all’allora controllante GAMMA, in parte già compensato nell’ambito della suddetta procedura.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in linea generale l’integrale versamento di quanto indicato nel PVC è idoneo a ripristinare il credito IVA. Pertanto, una volta perfezionatasi la definizione agevolata del PVC, può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti. 

Allegati

Risposta interpello 144 del 20.05.2019
Risposta interpello 145 del 20.05.2019

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023

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