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DEFINIZIONE AGEVOLATA SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE: LE ENTRATE CHIARISCONO

2 minuti, Redazione , 13/05/2019

Definizione agevolata società e associazioni sportive: le Entrate chiariscono

Società e associazioni sportive: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata delle liti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata la Guida dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni per le società e le associazioni sportive che vogliono aderire alla definizione agevolata delle liti.

Infatti, l’articolo 7 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) prevede una particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, della quale possono fruire solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate nell’articolo 90 della legge n. 289/2002

  • in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
  • iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

Attenzione va prestata al fatto che la norma limita la definizione agevolata alle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie. Pertanto, per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi solo della definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

In questo caso, le controversie definibili sono soltanto quelle

  • riguardanti avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva riferite a periodi d’imposta in cui la società o l’associazione risultava iscritta nel registro del CONI.
  • il cui ammontare delle sole imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento, o è pendente reclamo o ricorso, non sia superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata. Attenzione al fatto che il limite di 30.000 euro è riferito solo a ciascuna delle imposte Ires o Irap, mentre per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l’Iva, è possibile avvalersi della definizione anche per somme superiori.
  • pendenti alla data del 24 ottobre 2018, anche a seguito di rinvio, e comunque non conclusi con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda. Si considerano pendenti ai fini della definizione agevolata:
    • le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione
    • le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018
    • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.

Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette “liti potenziali”, riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla stessa data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.
Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.

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