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ROTTAMAZIONE-TER RISORSE EUROPEE: COSA SUCCEDE PER CHI HA ADERITO

2 minuti, Redazione , 09/05/2019

Rottamazione-ter risorse europee: cosa succede per chi ha aderito

Definizione agevolata risorse proprie dell'Unione Europea: i prossimi passi per chi ha aderito entro la scadenza del 30 aprile 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro il 30 aprile 2019 era possibile aderire alla Rottamazione ter, introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. Tra le cartelle rottamabili c'erano quelle inerenti le risorse proprio dell'Unione Europea. Il Governo ha annunciato la riapertura dei termini per i contribuenti che non hanno aderito in tempo, ma nel frattempo vediamo cosa succede a coloro che hanno presentato l'istanza nei termini.

In generale, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 luglio 2019 una “Comunicazione”:

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata per le risorse UE, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento. Nella comunicazione saranno altresì contemplati anche le ulteriori cartelle che Agenzia delle Dogane e dei Monopoli individuerà come strettamente correlate a quelle richieste in definizione.
  • di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Nella prima ipotesi, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo. La prima rata è fissata per legge al 30 settembre 2019, la seconda scade il 30 novembre 2019 e le altre il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.
Si ricorda che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”):

  • NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
  • NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata. 

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