HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE

/

SALDO E STRALCIO: COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA

1 minuto, Redazione , 06/05/2019

Saldo e stralcio: cosa succede dopo aver presentato la domanda

Saldo e stralcio 2019: ecco i termini da ricordare per chi ha aderito entro il 30 aprile 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa succede ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio” entro il termine del 30 aprile 2019? Ovviamente la risposta cambia a seconda dell'esito della procedura, cioè se l'istanza di adesione al saldo e stralcio sia stata o meno, accolta.

Nel primo caso, cioè accoglimento  del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente

  1. l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti,
  2. l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
  3. l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Come indicato sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diversamente, nella seconda ipotesi, cioè in caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

  • in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023 LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE · 10/10/2023 Contratto a tempo determinato 2023: tutte le regole

Regole ordinarie e ultime novità sul contratto a termine dopo il decreto 48 2023 : durata massima, causali, stop and go, divieti di utilizzo, NASPI, obblighi di trasparenza

Contratto a tempo determinato 2023: tutte le regole

Regole ordinarie e ultime novità sul contratto a termine dopo il decreto 48 2023 : durata massima, causali, stop and go, divieti di utilizzo, NASPI, obblighi di trasparenza

DL Semplificazioni: le novità su correzione degli errori di bilancio

Il criterio di derivazione rafforzata applicabile alla correzione degli errori di bilancio OIC 29 (probabilmente) dal periodo d'imposta in corso: le novità del DL Semplificazione

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

Riepilogo della normativa sul contratto di somministrazione di lavoro e novità del Decreto Dignità 2018 - La circolare ministeriale 17 2018

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.