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TERZO SETTORE : ATTIVITÀ DI CULTO NON È PROMOZIONE SOCIALE

2 minuti, Redazione , 26/04/2019

Terzo settore : attività di culto non è promozione sociale

In una nota il Ministero chiarisce che le attività di culto delle APS non sarebbero da considerare attività statutarie agevolabili a norma del D.LGS 117 2017

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, ha pubblicato  la nota n. 3734 del 15 aprile 2019, in risposta ad un quesito della  Regione Emilia Romagna, in merito all’Attività di culto (Decreto Legislativo 117/2017). Veniva richiesto in particolare:

  • se le attività di culto, anche se previste negli atti costitutivi o negli statuti delle associazioni di promozione sociale o di altri enti del Terzo settore possano rientrare tra le attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. 117/2017;
  • se un’APS o altro ETS possa essere iscritto nel Registro qualora eserciti attività di culto  pur facendo salva la prevalenza delle attività di promozione sociale;
  •  se si debba comunque ritenere che per l’uso promiscuo, tra attività di culto e di  promozione sociale, di sedi e locali non debba essere applicata la misura di favore di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 117/2017.

 La direzione Terzo Settore del Ministero , premesso che  non ritiene configurabiile   come “attività di culto”, ai fini della individuazione dell’oggetto sociale dell’ente, una  celebrazione occasionale; mentre possono essere considerate tali le celebrazioni ricorrenti e sistematiche,  in giorni fissi e orari predefiniti , 

In ogni caso sulla  base della definizione o elencazione delle “attività di culto” elaborata dal Consiglio di  Stato, la collocazione delle stesse tra le attività diverse, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 117/2017  appare problematica, ... anche alla luce del principio dell’irrinunciabile separazione tra la sfera statuale e quella religiosa"

Per questo motivo  afferma che "deve ritenersi, in definitiva, che l’ente religioso eserciterà le attività di culto nell’osservanza della disciplina propria degli enti religiosi; le stesse resteranno estranee all’ambito del  Terzo settore e all’esercizio delle attività proprie degli ETS. Per altro verso, le norme del Codice del Terzo settore si applicheranno agli enti religiosi civilmente riconosciuti al verificarsi delle condizioni di cui al citato articolo 4, comma 3 del d.lgs. n.117/2017". 

Infine si specifica che  indipendentemente dall’ eventuale possibilità di ricomprendere le attività di culto tra quelle di cui all’articolo 6, sarà necessario, qualora un locale (fosse anche la sede di un’associazione di promozione sociale) venga adibito in maniera  sistematica e organizzata allo svolgimento di celebrazioni religiose o altre attività di culto, che ciò  avvenga in assenza di deroghe rispetto alla ordinaria normativa urbanistica in materia di destinazione d’uso."

Allegato

ML- Nota-3734-2019

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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