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DEFINIZIONE AGEVOLATA: PER L'IMPORTO DELLA CONTROVERSIA VALE LA DATA DEL 24.10

1 minuto, Redazione , 19/04/2019

Definizione agevolata: per l'importo della controversia vale la data del 24.10

Definizione agevolata controversie tributarie: il momento rilevante per determinare la percentuale da corrispondere è il 24 ottobre 2018. A dirlo le Entrate

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La situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere è quella sussistente al momento dell’entrata in vigore del decreto fiscale collegato 2019 cioè il 24 ottobre 2018 o si deve tener conto della successiva sentenza di cassazione con rinvio? E' stato questo il quesito a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Risposta 110 del 18 aprile 2019 e con la successiva Risposta 111 del 19 aprile 2019.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018, data in cui la controversia era interessata dalla sentenza sfavorevole all’ufficio  emessa dalla Commissione tributaria regionale. In particolare si ricorda che l’articolo 6 del decreto fiscale 2019 dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Inoltre in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Infine, si ricorda che sulla definizione agevolata sono stati forniti chiarimenti con la circolare del 1° aprile 2019, n. 6/E.

Allegati

Risposta interpello 110 del 18.4.2019
Risposta interpello 111 del 19 aprile 2019

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023

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