La legge di stabilità 2019 come è noto ha introdotto la lungamente attesa riduzione a regime delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, sulla base dei nuovi dati ISTAT relativi agli infortuni, molto diminuiti negli ultimi anni . E' di pochi giorni fa la pubblicazione dei relativi decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 .Intanto l'INAIL ha reso disponibile sul sito al consueta Guida all'Autoliquidazione aggiornata 2019.
Dato che la riforma ha previsto anche una importante riorganizzazione del nomeclatore tariffario con nuove voci di tariffa , eliminazioni o accorpamenti , e' consigliabile per le aziende una attenta lettura del quadro F della comunicazione INAIL in arrivo in questi giorni per verificare se è stata attribuita una nuova voce di tariffa o se è rimasta quella previgente secondo il Dm 12 dicembre 2000, e individuare il tasso applicabile per il 2019 (pari al tasso medio nazionale aumentato o diminuito dell’aliquota di oscillazione). Nelle intenzioni del legislatore questo sana anche alcune disparità di trattamento per alcune attività in passato oggetto di valutazioni diverse da parte di alcune sedi territoriali INAIL
In alcuni casi lo sconto è prossimo o superiore al 50%: è il caso delle guardie giurate il cui tasso è sceso dal 55 al 19,33 per mille nel settore del commercio, e delle attività di costruzione di mobili e arredamenti passato dal 66 al 39,73 per mille nella gestione industria.
Ci sono però anche casi in cui le modifiche portano ad un aumento dei premi da versare ad esempio:
- l’attività connessa ai magazzini, precedentemente sdoppiata ( senza attrezzture meccaniche :voce 9311 e tasso 42 per mille) o con attrezzature meccaniche (voce 9312 tasso 24 per mille), è stata classificata nell’unica nuova voce 9300, con tasso pari al 28,19 per mille Quinid per le aziende inquadrate nella ex voce 9312, il tasso è aumentato dal 24 al 28,19 per mille;
- nel settore delle costruzioni molte voci specifiche sono confluite nella generica voce 3110 con l'applicaizone a tutte del tasso massimo del 110 per mille.
- all’interno delle “attività varie” è stato differenziata l’attività di elaborazione dati (voce 0726 nuovo tasso con tassi diversi 5 per mille nel settore industria e 4 per mille nel terziario).da quella generica delle attività amministrative (voce di tariffa 0722 con tasso 4 per mille)
Inoltre la classificazione delle attività con uso di autoveicoli dal 2019 non prevede più una specifica voce di tariffa, in quanto il relativo rischio è ricompreso all’interno della voce della lavorazione principale.
Qualche difficoltà potrebbe esserci per la classificazione degli stagisti e tirocinanti per i quali sono disponibili due voci:
- una per le attività che non comportano la partecipazione alle lavorazioni aziendali (0610 nell’industria e artigianato, 0611 nelle altre attività) e
- una per quelle che invece la includono (0640 per industria e artigianato e 0616 per altre attività, con tasso del 14,21)
Ciò dovrebbe comportare il superamento delle indicazioni Inail del 2014, secondo le quali per gli stage/corsi di formazione svolti nei locali aziendali doveva sempre essere applicata la voce di tariffa della corrispondente attività aziendale, ma probabilmente sarebbe utile un chiarimento dell'istituto.