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START UP E PMI INNOVATIVE: COSA È CAMBIATO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

2 minuti, Redazione , 12/03/2019

Start up e PMI innovative: cosa è cambiato dopo il decreto semplificazioni

Decreto semplificazioni 2019: modifiche per PMI innovative e start up

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Il cd "Decreto semplificazioni" ha introdotto modifiche anche alla disciplina delle PMI e delle start up innovative. Gli incubatori certificati ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle start-up dal concepimento dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo il contatto tra investitori e le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora appetibili per il mercato dei capitali .

Secondo quanto disciplinato dal D.L. Semplificazioni, le start-up innovative/incubatori certificati non devono più aggiornare e rendere pubbliche, con cadenza non superiore a sei mesi, le informazioni contenute nella sezione speciale del Registro delle Imprese in cui sono iscritte.
Contropartita è l’introduzione di un nuovo obbligo in quanto devono:

  •  inserire tutte le informazioni richieste nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale del registro imprese;
  • aggiornare o confermare i dati almeno una volta all’anno, al momento dell’effettuazione dell’attestazione del mantenimento dei requisiti costituitivi.

Inoltre, qualora l’approvazione del bilancio della start-up innovativa/incubatore certificato avvenga dopo 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex.art.2364 c.c., l’attestazione del mantenimento dei requisiti costituitivi deve essere effettuata entro 7 mesi.
Ricordiamo che in una situazione ordinaria l’attestazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

 Stessa modifica anche con riguardo alle PMI innovative. In particolare:

  • qualora l’approvazione del bilancio della PMI innovativa avvenga dopo 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex.art.2364 c.c., l’attestazione del mantenimento dei requisiti costituitivi deve essere effettuata entro 7 mesi, fermo restando il dovere di porla in essere entro 30 giorni o al massimo entro 6 mesi in caso di approvazione ordinaria;
  • le informazioni richieste al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese devono essere riportate anche nella piattaforma startup.registroimprese.it, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno, al momento dell’effettuazione dell’attestazione del mantenimento dei requisiti costituitivi.

Infine si segnala che il D.L. Semplificazioni introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole che disciplinano i termini di pagamento a favore delle PMI. Nello specifico, la norma in esame stabilisce che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, “si presume sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni”. La stessa presunzione tuttavia non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI.

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