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PACE CONTRIBUTIVA: I CHIARIMENTI INPS

3 minuti, Redazione , 07/03/2019

Pace contributiva: i chiarimenti INPS

Le indicazioni INPS sul riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione riservato a chi non ha versamenti prima del 1996. Calcolo del versamento e domanda

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L' INPS ha pubblicato la circolare di chiarimenti  n. 36 2019 sulla nuova misura introdotta dal decreto legge 4 2019  che consente il riscatto agevolato di periodi non coperti da contribuzione . L'avegolazione consiste nella possibilità di detrazione dei costi per il 50% rateizzabili in 5 anni (60 rate). 

Va ricordato che l'agevolazione, sperimentale fino al 2021,  è riservata a coloro che non hanno effettuato alcun versamento retributivo antecedente al 1996 ( data in cui parte l'applicazione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni) .

La circolare chiarisce su questo punto che  per l'assenza di contributi si deve tenere conto  anche dei versamenti verso Casse professionali e verso gestioni previdenziali estere. 

Altri punti su cui si sofferma l'istituto previdenziale sono i seguenti:

  • I contributi possono essere stati conteggiati in gestioni INPS diverse per cui l'interessato puo decidere liberamente  in quale delle due gestioni collocare il riscatto 
  • i periodi sanabili devono essere "senza obbligo contributivo" ossia non relativi a periodi lavorativi per i quali  il mancato versamento segue le regole ordinarie della regolarizzazione
  • il costo del riscatto da versare sarà calcolato  applicando l'aliquota IVS all' imponibile previdenziale dei 12 mesi piu recenti .
  • La domanda di riscatto può essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge  (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. 
  • L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.(In relatà al Senato nel corso della conversione in legge, è già stato approvato un emendamento che porta a 10 anni il massimo periodo di rateizzazione).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

•  WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:

-        per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati:“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;

-        per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”.

Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
•  Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, o dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare.

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