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PONTE MORANDI: LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

2 minuti, Redazione , 06/03/2019

Ponte Morandi: le misure di sostegno al reddito

Per i lavoratori dipendenti delle aziende ed enti operanti nell'area del ponte di Genova indennità di sostegno al reddito parificata alla CIG - Circolare INPS 35 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 35 del 5 marzo 2019 l'INPS  ha fornito le istruzioni sulle misure di sostegno al reddito per i lavoratori in difficolta a causa del crollo del ponte Morandi di Genova. L'Articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ha infatti previsto   in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa del crollo  una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi.

1- DIPENDENTI: Sono interessati i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato e per i quali non trovano applicazione le altre  disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste . Le indennità sono concesse con decreto della Regione Pertanto, le domande di accesso  devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per l’anno 2018 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a € 10,22, comprensivo di copertura figurativa e ANF.

La Regione Liguria, verificati i requisiti di accesso, trasmette all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati delle relative domande aziendali (modello “SR100”). Successivamente, le aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali INPS di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

2- AUTONOMI - L’articolo 4-ter, comma 2, invece prevede che in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del ponte Morandi, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro . Per tale indennità non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa.

Anche in questo caso l’indennità viene concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Pertanto, i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alla Regione Liguria, 

La prestazione non è soggetta a tassazione.

Le risorse finanziarie ammontano  complessivamente  a 30 milioni di euro: 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 19 milioni di euro per l'anno 2019.

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