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FORMAZIONE REVISORI LEGALI 2017-2018: TERMINE ULTIMO 31 DICEMBRE 2018

3 minuti, Redazione , 27/12/2018

Formazione Revisori Legali 2017-2018: termine ultimo 31 dicembre 2018

Entro il 31 dicembre 2018 i Revisori Legali devono ultimare la formazione per gli anni 2017 e 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul Sito del MEF viene richiamato l'obbligo per i Revisori Legali di ultimare la formazione entro il 31 dicembre 2018.

In conformità all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze dal 1 gennaio 2019 la formazione effettuata a partire da tale data potrà essere imputata al solo 2019.

L'obbligo formativo per il 2017 e 2018 scade quindi il 31 dicembre 2018 in ragione di 20 crediti formativi per ciascun anno.

Per il solo anno 2017 è stata data la possibilità di assolvere l'obbligo entro il 31 dicembre 2018, in considerazione che il 2017 è stato il primo anno in cui l'obbligo è stato istituito. La proroga è stata disposta con la circolare RGS n. 28/2017 .

Ricordiamo che la legge prevede 20 crediti per anno in ragione di 60 per il triennio.

Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua  è sanzionabile a norma dell'art. 24 del  decreto legislativo n. 39/2010.

Riportiamo testualmente l'articolo  24 "Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze"

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo' applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale;

g) il divieto per il revisore legale o la societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione o del responsabile dell'incarico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2. 4.

Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui e' stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro gravita':

a) applicare alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

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