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CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: AMMESSA LA FORMAZIONE ONLINE

3 minuti, Redazione , 04/12/2018

Credito d'imposta formazione 4.0: ammessa la formazione online

Formazione 4.0 online: chiariti dal Ministero i requisiti ai fini dell'ammissibilità del credito.

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Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al credito d'imposta Formazione 4.0 con numerosi chiarimenti. Tra questi uno dei più interessanti riguarda la modalità di svolgimento delle attività formative e l'ammissibilità o meno  della formazione “on line” o “e-learning”.

Nel merito la Circolare Direttoriale 3 dicembre 2018, n. 412088 ha chiarito la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”.  Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”.

Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Agli effetti della concessione dell’agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla.

È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre.

In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare. Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

Ciò precisato, si osserva però che  le indicate modalità di verifica della partecipazione del personale dipendente potrebbero non corrispondere pienamente a quelle già adottate dalle imprese in relazione a corsi di formazione già svolti in modalità “e-learning”. Pertanto, le indicazioni fornite sono applicabili alle attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della  circolare; fermo restando comunque, per le attività già svolte in precedenza, il rispetto, con modalità equivalenti o analoghe a quelle ora specificate, dell’onere documentale posto dall’articolo 6, comma 3, del decreto attuativo concernente la redazione e la conservazione dei registri nominativi.

In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di sottoscrizione congiunta dei registri nominativi da parte del personale discente e docente o tutor o del soggetto formatore esterno all’impresa, considerando che in caso di auto-formazione il docente è sostanzialmente sostituito, per così dire, dalla piattaforma web, si ritiene sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative. 

Allegato

Circolare del MISE del 03.12.2018 n. 412088 - Spese di formazione

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