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SISMA CENTRO ITALIA: ESONERO VERSAMENTI INPS

1 minuto, Redazione , 22/11/2018

Sisma Centro Italia: esonero versamenti INPS

Circolare INPS n.112 del 21 Novembre 2018: chiarimenti sull' esonero contributi previdenziali e assistenziali e istituzione della zona Franca Urbana per i Comuni colpiti

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Con la Circolare n.112 del 21 Novembre 2018, INPS fornisce  chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016.

Sono previste in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nei periodi dal 1°.9. 2016 al 31.12.2016 e dal 1° .2. 2017 al 31.5. 2017, alcune agevolazioni fiscali , nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

La modalità di concessione delle suddette agevolazioni fiscali e contributive, che sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato,(circ. Ministero dello Sviluppo economico n. 99473/2017, n. 114735/2017 e n. 163472/2017.)  Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati resi noti con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali (cfr. da ultimo il decreto direttoriale 12 luglio 2018).

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate,il codice tributo “Z148”

Per la fruizione delle agevolazioni disciplinate dall'articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017, sono stati istituiti rispettivamente i codici tributo “Z149” e “Z150” .

Detti codici,  dovranno essere esposti nella sezione “Erario” del modello “F24” con le seguenti modalità: 

- nel campo "codice tributo" vanno inserite i predetti codici tributo;

- nel campo "anno di riferimento" va inserito l'anno di imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione nel formato "aaaa";
- gli importi vanno indicati nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

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