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AZIENDA AGRICOLA SOCIALE: NIENTE IVA SULLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE

2 minuti, Redazione , 22/10/2018

Azienda agricola sociale: niente Iva sulle attività socio-educative

Le prestazioni socio educative svolte da un’azienda agricola sono esenti da Iva, lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 16.10.2018 n. 77

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Sono esenti da Iva le attività di casa-accoglienza e socio educative, svolte da un’azienda agricola che realizza interventi, azioni e percorsi di integrazione e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, in quanto si tratta di prestazioni assimilabili a quelle svolte dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: "brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani" (art. 10, comma 1, n. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Questo il parere dell'Agenzia fornito con la Risoluzione del 16 ottobre 2018 n. 77, che ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito al trattamento fiscale agli effetti dell’IVA per le prestazioni socio-educative svolte da un’azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali delle "Fattorie didattiche", in quello delle "Fattorie sociali", nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tale Comunità attua un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l’aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione della agricoltura sociale come definita nella legge n. 141 del 18 agosto 2015.

L’azienda agricola, inoltre, stipula con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità, laddove per giornata di presenza si intende l’accoglienza presso il centro per almeno 6 ore.

In conclusione ai fini dell’applicazione dell’Iva, assume rilievo il carattere oggettivo delle prestazioni rese, mentre non è richiesta una qualità particolare nel soggetto che la rende, e l'Agenzia sottolinea che l'Azienda agricola presenta l'elemento necessario di attenzione alla "socialità", inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate, pertanto la natura e le finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù delle attività svolte dall'azienda agricola, sono assimilabili a quelle svolte da istituzioni assistenziali tipiche, quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani” e, quindi esenti da Iva ai sensi all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 16.10.2018 n. 77

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