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SANATORIA DELLE MINI CARTELLE TRA IL 2000 E IL 2010, ECCO COME FUNZIONERÀ

1 minuto, Redazione , 18/10/2018

Sanatoria delle mini cartelle tra il 2000 e il 2010, ecco come funzionerà

Saranno cancellati d'ufficio i debiti residui fino a mille euro.

Ascolta la versione audio dell'articolo

I debiti a ruolo, di importo unitario residuo fino a mille Euro, che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, saranno cancellati automaticamente d'ufficio. Il che significa che il contribuente non dovrà più pagare nulla. L'annullamento sarà effettuato entro il 31.12.2018, per consentire il regolare svolgimento degli adempimenti tecnici e contabili.

A prevederlo il decreto fiscale, secondo quanto annunciato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2018, data di approvazione del decreto stesso.
La motivazione sembra essere quella che costa di più la gestione di questi carichi rispetto al gettito che producono.
Sono esclusi dalla cancellazione i carichi per:
• risorse proprie tradizionali;
• Iva riscossa all'importazione;
• somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Attenzione però perché chi ha già pagato o pagherà prima dell’entrata in vigore del decreto legge non potrà chiedere indietro le somme. Infatti, la disposizione prevede una distinzione a seconda che si tratti di somme versate:

  • prima dell'entrata in vigore del decreto, in questo caso tali somme restano definitivamente acquisite;
  • dalla data di entrata in vigore del decreto. In tal caso le somme saranno imputate a rate da corrispondere per altri debiti. In caso di mancanza saranno rimborsate. A tal fine l'agente della riscossione presenterà all'ente creditore la richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31.12.2018. In caso di mancata erogazione, entro 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione potrà compensare l'importo con le somme da riversare.

A rimetterci non sarà nemmeno l'agente della riscossione che potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere in relazione a tali debiti. A tal fine dovrà fare domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31.12.2019 e il rimborso sarà effettuato a decorrere dal 30.06.2020, in 20 rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

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