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GESTIONE SEPARATA E NORMATIVA COMUNITARIA SUI NON RESIDENTI

4 minuti, Redazione , 17/10/2018

Gestione separata e normativa comunitaria sui non residenti

Gli obblighi di iscrizione alla Gestione separata per lavoratori con attività in piu stati secondo il Regolamento CE nella circolare INPS 102 2018

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Nella circolare n. 102 del 16 ottobre 2018 l'INPS riepiloga i recenti interventi legislativi e chiarisce la corretta applicazione  delle norme comunitarie sull'attività degli iscritti alla Gestione separata , in particolare nei casi di soggetti non residenti in Italiae che svolgono attività lavorativa in piu Stati membri.

Viene premesso che le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 e  si basano su due principi di carattere generale:

  • il principio dell’unicità e
  • il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il  primo prevede che  le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati.

Il principio generale della lex loci laboris - principio di territorialità della legislazione applicabile - stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

Riguardo ai  soggetti iscritti alla Gestione separata, nessuna  norma comunitaria specifica è applicabile direttamente  . Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono esercitate.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010,  è stato precisato  che : 

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

L'istituto chiarisce che il Regolamento (CE) n. 883/2004, in vigore non prevede piu deroghe al principio dell'unicità della legislazione applicabile .

In particolare il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana  quando :

  1.  esercita in Italia un'attività subordinata, per la quale è assicurato (in Italia), e contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un'altra attività  considerata autonoma in quello stato, (come, ad esempio, l'amministratore di società). In questo caso, per l'attività estera, deve iscriversi alla gestione separata con obbligo contributivo a carico del committente straniero, il quale dovrà chiedere all'agenzia delle Entrate il codice fiscale ai soli fini previdenziali, oltre che regolare i versamenti tramite flusso Uniemens. Lo stesso avviene se il se l'attività dia mministratore è esercitata anche in Italia.
  2.   Anche nel caso all'estero l'attività di amministratore sia  considerata subordinata, il soggetto deve ugualmente iscriversi in Italia alla gestione separata per questa attività.
  3. Quando l'attività mista è subordinata e professionale in Italia, più una terza professionale all'estero, per quest'ultima è obbligatorio iscriversi alla gestione separata, assoggettando a contributi il reddito professionale estero.

Quando  invece il lavoratore svolge un'attività subordinata all'estero e lì è iscritto alla relativa gestione previdenziale, anche se esercita un'attività che in Italia comporta l'iscrizione alla Gestione separata, deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero, senza alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

In ogni caso , quando  le attività vengono accentrate nella legislazione previdenziale di un unico Stato, l'istituzione competente di tale Stato, in Italia l'Inps, dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l'insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività, come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente in quello Stato. I contributi versati in Italia presso la gestione separata sia per attività di collaborazione (ad esempio, amministratore), sia per un'attività professionale, saranno trasferiti dall'Inps nella gestione estera con effetto retroattivo.

In ogni caso la specifica situazione deve essere certificata con il documento A1 allegato alla circolare.

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