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PRIVACY E DEFINIZIONE AGEVOLATA: SANZIONI RIDOTTE PER LE CONTESTAZIONI PENDENTI

1 minuto, Redazione , 05/10/2018

Privacy e definizione agevolata: sanzioni ridotte per le contestazioni pendenti

Definizione agevolata con sanzioni ridotte, per le violazioni in materia di protezione dei dati personali notificate entro il 25 maggio: pagamento entro il 18 dicembre 2018

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Il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ha introdotto talune importanti novità anche in relazione alla definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali, a decorrere dal 19 settembre 2018.

A partire dal 19 settembre 2018 chi intende avvalersi di questa facoltà potrà oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale stabilito per la sanzione, il pagamento dovrà essere effettuato, con bollettino postale o bonifico, entro il 18 dicembre prossimo.

Potranno usufruire di questa speciale procedura coloro che hanno ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione, questo il chiarimento del Garante per la Privacy fornito con un comunicato del 1° ottobre 2018, con il quale ha pubblicato le FAQ dove vengono dettate istruzioni anche in merito alle modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni.

L’importo da pagare per la definizione agevolata del procedimento sanzionatorio dipende dalla tipologia di violazione, a tal fine è stato predisposta la seguente tabella, riportante per ciascuna violazione l’importo da versare: 

Violazione vecchio Codice Importo da versare
(pari ai 2/5 del minimo edittale)
Art. 161 € 2.400
Art. 162, comma 1 € 4.000
Art. 162, comma 2 € 400
Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all’art. 167 € 4.000
Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all’art. 33 € 4.000
Art. 162, comma 2-ter € 12.000
Art. 162, comma 2-quater € 4.000
Art. 162-bis € 4.000
Art. 162-ter, comma 1 € 10.000
Art. 162-ter, comma 2 € 60 per ciascun contraente
Art. 162-ter, comma 4 € 8.000
Art. 163 € 8.000
Art. 164 € 4.000
Art. 164-bis, comma 2 € 20.000


Le modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato:

  • tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA" il cui numero di conto corrente è 871012;
  • oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il seguente codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale "Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, laddove presente.

Tag: PRIVACY 2023 PRIVACY 2023

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