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SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI MIGRANTI: CHIARITO IL TRATTAMENTO IVA

3 minuti, Redazione , 05/10/2018

Servizi di accoglienza ai migranti: chiarito il trattamento IVA

Regime IVA per i servizi di accoglienza ai migranti nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Differenze per le cooperative sociali

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Chiarito il trattamento IVA per le imprese, le associazioni e gli enti che effettuano servizi ai centri di accoglienza migranti nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 74 del 27 settembre 2018.  Il chiarimento muove da un interpello di un Ministero in merito al corretto trattamento IVA per i servizi di accoglienza ai migranti e ai richiedenti asilo politico. Infatti l'attività esercitata nei centri di accoglienza è complessa e comprende una serie di servizi che spaziano dal disbrigo di pratiche amministrative all'assistenza sanitaria, e che vengono affidati tramite appalto a società commerciali, associazioni temporanee di impresa, ONLUS e associazioni di volontariato, cooperative sociali e enti pubblici.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come, in merito al trattamento IVA applicabile ai servizi di gestione dei centri di accoglienza ai migranti o richiedenti asilo politico, è prevista l'esenzione IVA (art. 10 DPR 633/72) in quanto rientrante nell'elenco previsto nella norma e che comprende " “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie". Tale norma ha natura oggettiva cioè l’esenzione si applica a prescindere dal soggetto che rende la prestazione; inoltre, l’oggettività va verificata anche in relazione ai soggetti beneficiari delle prestazioni che devono rientrare nella tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale. Il regime di esenzione si applica indipendentemente dalla modalità di effettuazione delle suddette prestazioni ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al committente beneficiario del servizio sia se svolte nell’ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest’ultimo la titolarità del servizio.

Inoltre, è esclusa l’applicazione dell’IVA nell’ipotesi in cui il gestore sia un’associazione di volontariato e sempre che le prestazioni in argomento rientrino tra le finalità istituzionali dell’ente. 

Attenzione però: nel caso in cui il servizio sia affidato a una cooperativa sociale o un loro consorzio , come previsto dalla Legge di Bilancio 2016 è stabilito che dal 1 gennaio 2016, per i contratti stipulati dalla medesima data si applica l’IVA nella misura ridotta del 5% ai sensi della parte II-bis, della tabella A, allegata al d.P.R. 633/72, la quale prevede che “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)dell’articolo 10, primo comma, rese in favore di soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi sono soggetti all’aliquota IVA nella misura del 5%”. Inoltre affinché possa trovare applicazione l’aliquota del 5%, le cooperative sociali e loro consorzi dovranno effettuare, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette prestazioni nei confronti di soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter del medesimo articolo 10, tra cui sono riconducibili “le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”, quindi è necessario, stante il dettato normativo, che detti requisiti coesistano contestualmente in capo al beneficiario."

Soggetti Trattamento IVA
Regola generale Esenzione IVA
Associazione di volontariato Escluso da IVA
Cooperative sociali e loro consorzi IVA al 5%

Per quanto riguarda il caso in cui l’appalto dei servizi, in considerazione della ricettività della struttura superiore ai 300 posti, venga suddiviso nei quattro lotti prestazionali

  • fornitura servizi,
  • fornitura pasti,
  • fornitura di beni
  • servizio di pulizia e igiene ambientale

affidati a gestori differenti a cui corrisponderanno specifici e distinti corrispettivi, ciascuna tipologia di servizio sarà assoggettata ad IVA in base al regime proprio applicabile alla tipologia di servizio reso e al soggetto prestatore (ad esempio le prestazioni di ricovero rese da ONLUS sono esenti da IVA). Ne consegue che, detti servizi saranno esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA unicamente nell’ipotesi in cui siano resi da un’associazione di volontariato. 

Allegato

Risoluzione 74/2018 Agenzia delle Entrate

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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