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SOLIDARIETÀ ESPANSIVA NELLE AZIENDE DI CREDITO: LE ISTRUZIONI

2 minuti, Redazione , 02/07/2018

Solidarietà espansiva nelle aziende di credito: le istruzioni

Requisiti, beneficiari e modalità per l'accesso alla contribuzione correlata ad accordi di solidarietà espansiva con il Fondo per il personale di aziende di credito

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Con la circolare n. 84 del 29 giugno 2018 l'INPS fornisce le istruzioni per l'accesso e la domanda alla speciale misura prevista dalla normativa istitutiva del Fondo di solidarieta aziende di credito,   istituito con l’articolo 41, comma 2-bis, del D.lgs n. 148/2015  denominata "contribuzione correlata ad accordi di solidarietà espansiva".

 Si tratta della possibilità  a carico del Fondo   di erogare la contribuzione piena ai lavoratori che accettino una riduzione stabile del loro orario di lavoro,  con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale,

Per l'accesso a questa prestazione è necessario l'accordo aziendale  e sindacale , depositato presso l'Istituto territoriale del lavoro,  che è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti.

BENEFICIARI  - Alla contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende  di credito (D.I. n. 158 del 28 aprile 2000), compresi i dirigenti e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato.

l’intervento è determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda istante, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle eventuali altre prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.

Se la misura dell’intervento risulta superiore a questo  limite, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro (circolare n. 213 del 2016).

MODALITA' DELLA DOMANDA la presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica,va effettuata  alla Struttura INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori interessati ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva .

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it, previa autenticazione con Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto, accedendo per tipologia di utenza “Aziende, enti e datori di lavoro” oppure “Altre aziende private” oppure “Consulenti e professionisti”,  inserendo come tema “Fondi e gestioni” e scegliendo “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione”; entrare in “Invio domande” e scegliere tipo di prestazione “Correlata per solidarietà espansiva” e tipo di fondo “Fondo credito”.

L'Istituto fa notaare che "dal 1 giugno 2018, per periodi decorrenti dalla stessa data, i datori di lavoro al momento della presentazione della domanda, o i loro consulenti/intermediari, dovranno associare un codice identificativo, c.d. Ticket, composto di 16 caratteri alfanumerici. Il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. Pertanto, il Ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket” (cfr. messaggio n. 1403/2018)" .

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