Nel messaggio n. 2389 del 14.6.2018 l'INPS comunica le modalità di corresponsione per l’anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) ai pensionati , che avverrà con l'assegno di luglio 2018. I requisiti reddituali necessari (in generale è riservata ai pensionati con assegni al di sotto di 2 volte il trattamento minimo) sono stati da ultimo specificati nel messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017. Dal 2017 infatti è intervenuta la modifica della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con la quale:
- sono stati aumentati gli importi da corrispondere ai soggetti che erano già beneficiari (con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo);
- il diritto è stato esteso ai soggetti con reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Per questa nuova platea, gli importi da corrispondere sono quelli riconosciuti, fino allo scorso anno, ai soggetti con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo;
- è stata introdotta una fascia di garanzia per coloro che si trovano in situazioni " di confine" fra i limiti massimi delle due fasce.
La verifica del diritto alla somma viene effettuata, per l’anno 2018 valutando i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2018 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima , i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2018 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2017.
Viene precisato che la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Il requisito reddituale del richiedente in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata sotto.
Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi della quattordicesima vengono differenziati in base alla fascia di reddito (A o B) nella quale si inquadra il beneficiario ( con trattamento mensile fino a 1,5 volte il minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo). Inoltre il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
I limiti reddituali per l’anno 2018 calcolati in base all’indice di rivalutazione previsionale per l’anno 2018, pari all’1,1%, e i relativi importi della somma aggiuntiva sono i seguenti:
Anno 2018 (TM mensile € 507,42) |
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Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
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Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €9.995,68 |
Tra €9.995,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 437,00 |
Max €10.331,69 |
€ 336,00 |
Max €13.528,92 |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €10.020,68 |
Tra €10.020,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 546,00 |
Max €10.440,69 |
€ 420,00 |
Max €13.612,92 |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €10.045,68 |
Tra €10.045,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
> 25 anni (>1.301 ctr.) |
> 28 anni (>1.457 ctr.) |
€ 655,00 |
Max €10.549,69 |
€ 504,00 |
Max €13.696,92 |
L'istituto specifica che gli interessati troveranno l'indicazione della somma erogata nel cedolino di luglio 2018.
A coloro andranno in pensione quest'anno, perfezionando il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, la somma sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2018, sempre sulla base dei requisiti reddituali sopraindicati.
E' possibile per coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, con le consuente credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un patronato.