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AGENZIE SOMMINISTRAZIONE LAVORO: ECCO I REQUISITI

3 minuti, Redazione , 24/05/2018

Agenzie somministrazione lavoro: ecco i requisiti

Consulenti del lavoro o specialisti HR da almeno due anni, sedi accessibili, organigrammi e curricula da comunicare all'ANPAL per le agenzie per il lavoro

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Agenzie per il lavoro e di somministrazione:  il Ministero  richiede due anni di esperienza nella gestione del personale o come consulenti del lavoro. 
Nella Gazzetta Ufficiale  n. 117 del 22 maggio 2018  è stato pubblicato il Decreto 10 aprile 2018 con il quale il Ministero del Lavoro illustra i requisiti che devono possedere le Agenzie per il lavoro e le Agenzie di somministrazione di lavoro per lo svolgimento dell’attività, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003.  Le disposizioni entrano in vigore il 23 maggio 2018 per le nuove  richieste di autorizzazione  mentre le Agenzie per il lavoro gia' autorizzate dovranno adeguarsi  entro un anno dalla sua entrata  in vigore.
Tali requisiti riguardano sia le competenze professionali del personale che  le caratteristiche dei locali  e delle attrezzature per l’esercizio dell’attività.

In particolare sull'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE addetto si prevede: 

a) per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le  agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a),  b)  e  c) del decreto legislativo:
      1) almeno quattro unita' nella sede principale;
      2) almeno due unita' per ogni unita' organizzativa;
      3) per ogni unita' organizzativa va indicato  un  responsabile,anche con funzioni di operatore;
    b) per le agenzie di ricerca  e  selezione  del  personale  e  di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art.  4,  comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo:
      1) almeno due unita' nella sede principale;
      2) almeno una unita' per ogni  eventuale  unita'  organizzativa
periferica;
      3) per ogni unita' organizzativa va indicato  un  responsabile,  anche con funzioni di operatore.

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE .

Per personale  qualificato  si  intende  personale  dotato  di adeguate   competenze    professionali    che    possono    derivare, alternativamente,  da  un'esperienza  professionale  di  durata   non  inferiore a due anni acquisita  in  qualita'  di  dirigente,  quadro, funzionario o  professionista,  nel  campo  della  gestione  o  della

ricerca e selezione del personale, della somministrazione di  lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego,  della formazione professionale,  dell'orientamento,  della  mediazione  tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali.
  
 L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro  da  almeno  due  anni   costituisce   titolo   idoneo    alternativo    all'esperienza professionale.

L'organigramma e i curricula vanno comunicati all'ANPAL e devono essere a disposizione per la consultazione da parte dei cittadini .

REQUISITI DELLE SEDI

Oltre che in regola con le normative in materia di sucurezza e igiene e accessibili alle persone disabili,  i locali delle agenzie per il lavoro devono essere distinti da quelli di sltre strutture e attività, chiaramente dotate di indicazione dall'esterno degli orari di apertura e dotate di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei 

Inoltre  si richiede che vi sia indicazione  visibile  all'interno  dei  locali  dei  seguenti elementi informativi:
      1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i  servizi per il lavoro erogabili;
      2) il nominativo del responsabile dell'unita' organizzativa.
Invece per lo svolgimento anche delle  attivita'  di  somministrazione  e intermediazione e' richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite  a  sportello  in  almeno  quattro  regioni  sul   territorio nazionale che devono garantire una fascia di  venti  ore  settimanali  minime  di apertura degli sportelli al pubblico, con presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa. 

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