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ROTTAMAZIONE 2018: COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA

3 minuti, Redazione , 16/05/2018

Rottamazione 2018: cosa succede dopo aver presentato la domanda

Domanda di rottamazione 2018: ecco cosa succede dopo averla presentata.Comunicazioni ai contribuenti entro il 30 giugno o il 30 settembre

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E' scaduto ieri, 15 maggio 2018, il termine per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ma quali sono gli effetti che la presentazione della domanda ha comportato? Per prima cosa occorre distinguere tra tre diverse ipotesi:

  • la domanda riguardava carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
  • la domanda riguardava carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
  • la domanda riguardava carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e il soggetto non era in regola con il pagamento delle rate

Per quanto riguarda coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018. In particolare, in

  • caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà
    • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata,
    • la scadenza delle eventuali rate
    • i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

Domanda di adesione per carichi relativi al periodo 1.1.2017-30.9.2017 
Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
In caso di accoglimento della domanda la comunicazione contiene: importo, rate e bollettini di pagamento.
Pagamento in massimo 5 rate di pari importo
In caso di diniego la comunicazione contiene le motivazioni.

Per quanto riguarda coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018. In particolare, 

  • in caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà
    • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata,
    • la scadenza delle eventuali rate,
    • i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • in caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Domanda di adesione per carichi relativi al periodo 1.1.2000-31.12.2016 
Comunicazione entro il 30 settembre 2018
In caso di accoglimento della domanda la comunicazione contiene: importo, rate e bollettini di pagamento.
Pagamento in massimo 3 rate pari al 40%, 40% e 20% del dovuto
In caso di diniego la comunicazione contiene le motivazioni.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Si ricorda che la condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta. In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

Come sopra, in caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento; mentre in caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Domanda di adesione per carichi relativi al periodo 1.1.2000-31.12.2016 non in regola con i pagamenti
Comunicazione entro il 30 giugno 2018, seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018
In caso di accoglimento della domanda la comunicazione contiene: importo, rate e bollettini di pagamento.
Pagamento in massimo 3 rate pari al 40%, 40% e 20% del dovuto
In caso di diniego la comunicazione contiene le motivazioni.

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