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MODELLO REDDITISC 2018: ALCUNE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

2 minuti, Redazione , 11/05/2018

Modello RedditiSC 2018: alcune novità della dichiarazione

Cosa cambia nel frontespizio della dichiarazione dei redditi delle società di capitali?

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Sono molte le novità presenti quest'anno nel modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali riferite all'anno di imposta 2017. Tra le novità più rilevanti di  "RedditiSC 2018" ,si segnalano:

  • nel frontespizio sono state aggiunte delle caselle “Impresa sociale” e per l’addizionale Ires per gli enti finanziari;
  • nel quadro RF tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) di imprese residenti;
  • nel quadro RN è stata prevista l’aliquota Ires del 24%, in luogo del 27,5% , a seguito della modifica apportata all’art. 77, comma 1, del TUIR.

In particolare, per quanto rigurda il frontespizio è stata prevista la casella "Impresa sociale" che va barrata dai soggetti di cui al decreto legislativo 112/2017.  Il decreto indica, tra i soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che:

  • esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Questa indicazione consente ai soggetti qualificati come impresa sociale di attuare la disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo (articolo 30 legge 724/1994 e articolo 2, commi da 36-decies e 36-duodecies del DL 138/2011), agli studi di settore e ai parametri (articolo 62-bis del decreto legge 331/1993 e articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 549/1995). È bene ricordare, però, che l'efficacia di questa disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Quindi la casella potrà essere barrata solo in presenza dell'autorizzazione.

Altra novità è data dal fatto che nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d’Italia (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Si tratta degli enti creditizi e finanziari (fatta eccezione per le società di gestione e quelle di intermediazione mobiliare) e della Banca d'Italia, che devono versare, per il periodo d'imposta 2017, un'Ires calcolata con l'aliquota del 27,5% rispetto all'aliquota "ordinaria": va precisato, quindi, che all'aliquota del 24% (prevista all'articolo 77 del Tuir, dopo l'abbassamento dovuto al comma 61 della stessa Stabilità 2016) va ad aggiungersi il 3,5% dell'addizionale.

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